Clausole di gara contraddittorie e favor partecipationis escludono la sanzione espulsiva (Cons. Stato n. 6183 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di clausole della lex specialis che, nel disciplinare i documenti di gara, presentino profili di ambiguità e di contraddittorietà tali da ingenerare obiettiva confusione nei partecipanti, deve privilegiarsi l’interpretazione che, in ossequio al principio del favor partecipationis, consente l’ammissione alla procedura. L’omesso inserimento della ricevuta comprovante il versamento del deposito cauzionale nella busta della documentazione amministrativa, quando la lex specialis ne preveda l’inserimento in altra busta, integra una mera irregolarità formale, priva di effetti invalidanti e non lesiva di alcun interesse sostanziale. Non sussiste violazione dell’autovincolo né della par condicio quando l’amministrazione non disapplica la regola, ma ne offre una lettura sistematica coerente con i principi di imparzialità e buon andamento. La struttura bifasica della gara non impone la duplicazione documentale quando l’aggiudicazione avvenga al prezzo più alto e l’ammissione comporti attività di mero riscontro ricognitivo.
Il Fatto
Il Comune ha indetto un’asta pubblica per l’alienazione di un’area del proprio patrimonio disponibile, con aggiudicazione al prezzo più alto ai sensi degli artt. 73 e 76 del r.d. n. 827/1924. Hanno partecipato due operatori: la controinteressata, prima con un’offerta superiore, e l’appellante, seconda.
L’appellante ha impugnato davanti al TAR Veneto l’ammissione della prima classificata, sostenendo che l’art. 8 dell’avviso d’asta imponesse, a pena di esclusione, di inserire la ricevuta della cauzione nella busta della documentazione. I motivi aggiunti hanno esteso l’impugnazione all’aggiudicazione definitiva. Il TAR, rilevata l’ambiguità degli artt. 8 e 9 e applicato il favor partecipationis, ha respinto il ricorso. Propone appello l’operatrice seconda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la lex specialis. L’art. 8 colloca la ricevuta del versamento nella busta “Documentazione”; l’art. 9, invece, indica il deposito cauzionale tra i contenuti della busta A.2 “Offerta economica”, senza menzionarlo nella busta A.1. Gli artt. 10 e 13 sanzionano il mancato versamento, non l’omesso inserimento della prova nella busta amministrativa.
Da qui la conclusione: le clausole non sono affatto chiare e presentano evidenti profili di contraddittorietà, tanto da non concordare nemmeno sulle diciture esterne delle buste. Di fronte a clausole ambigue, il principio del favor partecipationis, sostenuto dall’interesse pubblico al massimo confronto concorrenziale, impone di preferire la lettura che ammette l’operatore economico, come affermato da Cons. St. n. 5871 del 2024 e Cons. St. n. 187 del 2018.
È respinta la tesi dell’appellante secondo cui l’antinomia imporrebbe la duplicazione documentale: in base ai principi di logicità e non aggravamento, nessun interesse sostanziale giustifica la doppia produzione, tanto più che il versamento, eseguito mediante bonifico sul conto comunale, era già nella disponibilità dell’amministrazione. L’eventuale incompletezza sarebbe comunque sanabile mediante soccorso istruttorio, non essendo in discussione la tempestività dell’adempimento.
Quanto alla dedotta struttura bifasica, la Corte osserva che la gara non comporta valutazione discrezionale delle offerte, essendo aggiudicata al prezzo più alto. Il mancato riscontro nella prima fase è quindi ascrivibile a mera irregolarità formale.
Con il secondo motivo l’appellante nega l’applicabilità dei principi del risultato e della fiducia. Il Collegio lo ritiene infondato: l’art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 richiama espressamente i principi degli artt. 1, 2 e 3 anche per i contratti attivi. Poiché l’operato comunale è legittimo, nessun limite esterno risulta travalicato. Le previsioni degli artt. 9, 10 e 13, del resto, non sono state impugnate. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.