Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello al Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 6184 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, disciplinata dall’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., si distingue dalla cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm.: la prima ricorre quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell’azione; la seconda presuppone che il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso. Il giudice amministrativo dichiara l’improcedibilità dell’appello anche in presenza di una dichiarazione della parte, in omaggio al principio dispositivo applicabile al processo amministrativo. Ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., la carenza di interesse può desumersi anche da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso.

Il Fatto

Il Comune di Scafati ha ingiunto alla proprietaria di un immobile la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi di un locale deposito realizzato in assenza di titolo abilitativo, con pareti in muratura, travi in ferro e copertura in pannelli coibentati.

L’interessata ha impugnato l’ordinanza davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che ha respinto il ricorso. Ha quindi proposto appello, affidato a due motivi di diritto, dolendosi della violazione della normativa urbanistica e del difetto di motivazione. In vista dell’udienza ha depositato una memoria con cui ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo predisposto un progetto di demolizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione resa dall’appellante prima della spedizione della causa in decisione e la qualifica come sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il punto di partenza è il principio dispositivo, che opera anche nel processo amministrativo e impone al giudice di recepire la scelta della parte di non coltivare più l’impugnazione.

La Sezione richiama il testo dell’art. 35 cod. proc. amm., che impone al giudice di dichiarare il ricorso inammissibile quando è carente l’interesse o sussistono altre ragioni ostative al merito, e improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione. Viene richiamato anche l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., che consente di desumere la sopravvenuta carenza di interesse da fatti o atti univoci e dal comportamento delle parti.

Il passaggio centrale è la distinzione tra i due istituti. La cessazione della materia del contendere presuppone che il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite; sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, sez. V, n. 2687 del 2018, sez. III, n. 1135 del 2018, sez. IV, n. 383 del 2018 e sez. IV, n. 2317 del 2015.

La sopravvenuta carenza di interesse, invece, si verifica quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere. A sostegno il Collegio cita Cons. Stato, sez. V, n. 6485 del 2020, sez. V, n. 4191 del 2018 e sez. IV, n. 3638 del 2017.

Applicando tale regola al caso concreto, la Sezione rileva che l’appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati in ragione del progetto di demolizione predisposto. Ne consegue l’improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La definizione in rito e le peculiarità della fattispecie giustificano la compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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