Opera strategica e sacrificio dell’impianto di carburanti: legittimo il bilanciamento di ANAS (TAR Toscana n. 2076 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel bilanciamento tra la realizzazione di un’opera di interesse strategico e l’interesse di una singola realtà economica, la valutazione amministrativa di prevalenza del primo interesse non è illogica né manifestamente irragionevole, salvo casi eccezionali di eccellenze locali unanimemente riconosciute. Il sindacato del giudice amministrativo sulle scelte progettuali si arresta ove queste non si palesino affette da illogicità, travisamento o contrasto con il principio di proporzionalità, dovendo il ricorrente illustrare la concreta idoneità della soluzione alternativa proposta a superare i rilievi tecnici dell’amministrazione. La concessione di accesso alla viabilità principale, ancorché di lunga durata, è revocabile in presenza di valide ragioni sopravvenute, non ingenerando un affidamento tutelabile nel mantenimento dell’accesso a fronte di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale. Le prescrizioni ambientali costituiscono aspetto fisiologico dell’attività progettuale e non rilevano per il loro numero, ma per il contenuto e l’incidenza sul giudizio di compatibilità.

Il Fatto

La controversia riguarda la procedura di realizzazione di un intervento di adeguamento a quattro corsie di un tratto stradale ricadente nel territorio comunale di Arezzo, opera inserita tra le infrastrutture strategiche e affidata alla gestione di un Commissario straordinario, che si avvale della società concessionaria stradale quale soggetto attuatore e autorità espropriante.

La ricorrente, società operante nella distribuzione di carburanti, è proprietaria di un impianto con annesso locale di ristorazione, parte della cui area è interessata dal procedimento espropriativo. Essa ha impugnato la nota con cui il soggetto attuatore, in riscontro alle osservazioni ex art. 16 del d.P.R. n. 327/2001, ha escluso la riconferma dell’accesso dalla viabilità principale, e poi, con due ricorsi per motivi aggiunti, il provvedimento commissariale di approvazione del progetto definitivo e gli atti presupposti. Deduce il difetto di istruttoria e di motivazione, l’illogicità della scelta progettuale, la decadenza della valutazione ambientale, i vizi della verifica di assoggettabilità, della conferenza di servizi, dell’autorizzazione paesaggistica, della verifica archeologica e dei controlli di sicurezza stradale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il ricorso introduttivo, ritenendolo infondato nel merito e potendo così prescindere dalle eccezioni preliminari. Quanto alla soluzione progettuale contestata, il potenziamento dello svincolo con una nuova rampa ha reso impossibile il rispetto della distanza minima tra l’accesso all’impianto e la chiusura della corsia di immissione, fissata in centocinquanta metri dal quaderno tecnico del soggetto attuatore, misura già ridotta e ammessa, previa verifica di sicurezza e visibilità, per i soli casi di adeguamento di infrastrutture esistenti.

La soluzione alternativa proposta dalla ricorrente — una nuova corsia di cambio — non supera i vincoli geometrici, normativi e di sicurezza evidenziati dall’amministrazione: mancherebbe lo spazio fisico senza un ulteriore e sproporzionato allargamento, e resterebbe il conflitto tra traiettorie dei veicoli passanti e scambianti in un tratto breve e parzialmente in curva. Tali rilievi di natura tecnico-discrezionale non sono scalfiti dalle difese di parte, che si limitano a richiamare la relazione tecnica senza illustrarne l’idoneità concreta.

Nei limiti del sindacato di legittimità, la scelta progettuale non appare illogica, manifestamente erronea né contraria al principio di proporzionalità, essendo stata operata una comparazione adeguata tra interesse pubblico e interessi privati. Il Collegio richiama Cons. Stato, IV sez., 31 maggio 2023, n. 5394: ove il raffronto costi-benefici ponga a confronto un’opera strategica e una singola realtà economica, salvo casi eccezionali la prevalenza del primo interesse non è irragionevole. Nella specie la ricorrente opera con più punti vendita sul territorio nazionale, senza dipendenza dalla localizzazione della singola unità, e sulla proroga della concessione al 2050 non è configurabile un affidamento decisivo, trattandosi di atti revocabili per sopravvenute ragioni.

Passando ai motivi aggiunti, la mancata comunicazione ex art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001 è inammissibile per difetto di interesse, assolvendo la comunicazione ex art. 16 del d.P.R. n. 327/2001 le finalità conoscitive fatte valere. La censura sulla decadenza della valutazione ambientale del 2005 è inammissibile per genericità, non essendo allegata né provata una sensibile variazione del progetto e una significativa modificazione dell’impatto ambientale, né invocato un termine decadenziale; richiamata Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2023, n. 1555, il lungo tempo trascorso è elemento neutro. Quanto alle prescrizioni ambientali, rileva il contenuto e non il numero. La verifica di assoggettabilità ex art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 è censurata in modo generico, senza argomentare sulla necessità della valutazione piena. I vizi della conferenza di servizi sono inammissibili per genericità e comunque infondati, essendo stata trasposta la conferenza in forma sincrona e adottata la determinazione motivata sulle posizioni prevalenti ex art. 14-ter, comma 7, legge n. 241/1990. Generiche sono anche le doglianze su autorizzazione paesaggistica, verifica archeologica e controlli ex d.lgs. n. 35/2011.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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