Il silenzio sull’accesso alle informazioni ambientali è inadempimento, non diniego (TAR Abruzzo n. 686 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso alle informazioni ambientali non integra un silenzio significativo con valore provvedimentale di diniego, ma costituisce inadempimento all’obbligo di provvedere, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 195 del 2005, con il rito speciale disciplinato dall’art. 116 cod. proc. amm. L’autorità pubblica è tenuta a rendere disponibile l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse, e a riscontrarla con provvedimento espresso e motivato entro i termini di cui all’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 195 del 2005. Ove non detenga l’informazione, l’amministrazione deve negare l’accesso e trasmettere rapidamente l’istanza all’autorità che la detiene, informandone il richiedente. In caso di rifiuto, anche parziale, è tenuta a comunicarne per iscritto i motivi entro i medesimi termini.
Il Fatto
Il ricorrente ha inoltrato in data 13 ottobre 2023 alla Regione Abruzzo un’istanza di accesso alle informazioni ambientali contenute nell’ultima valutazione di impatto ambientale e nell’ultima valutazione di incidenza ambientale rilasciate per l’apertura di una discoteca all’aperto presso uno stabilimento balneare di Pescara.
Non ottenendo riscontro, ha proposto ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 del d.lgs. n. 195 del 2005 e 116 cod. proc. amm., domandando l’annullamento del silenzio e la condanna dell’amministrazione all’ostensione dei documenti o, in subordine, all’esternazione delle ragioni del mancato accoglimento. La Regione e la società controinteressata non si sono costituite. Il Collegio ha disposto incombenti istruttori, rimasti inadempiuti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla nozione ampia di informazione ambientale accessibile fornita dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 195 del 2005, che ricomprende qualsiasi informazione, in qualunque forma materiale, concernente lo stato degli elementi dell’ambiente, le emissioni, le misure di protezione, le analisi e le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale, nonché lo stato della salute e della sicurezza umana. I documenti richiesti rientrano in tale perimetro.
Il Collegio richiama poi l’art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2005, che impone all’autorità pubblica di rendere disponibile l’informazione detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza obbligo di dichiarare il proprio interesse, e di metterla a disposizione entro trenta giorni, prorogabili a sessanta in caso di richiesta complessa, con tempestiva comunicazione della proroga e dei relativi motivi. L’art. 5 disciplina l’ipotesi di mancata detenzione e il rifiuto, che deve essere scritto, motivato e comunicato entro i termini dell’art. 3, comma 2.
Su questa base il Tribunale esclude che il silenzio possa qualificarsi come diniego provvedimentale e lo riconduce all’inadempimento all’obbligo di provvedere: la Regione non ha riscontrato l’istanza con un provvedimento espresso e motivato nei termini. Il Collegio rileva inoltre che l’amministrazione, sulla quale grava l’onere di allegare la mancata detenzione delle informazioni, non ha neppure adempiuto all’incombente istruttorio volto a verificare l’assoggettabilità del progetto alle procedure di VIA e di VINCA e, dunque, la detenzione della documentazione richiesta.
Il ricorso è pertanto accolto e viene ordinato alla Regione di adottare una determinazione espressa e motivata sull’istanza, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. La mancata indicazione, da parte del ricorrente, degli estremi della VIA e della VINCA, ritraibili dai link dedicati sul sito regionale, giustifica la non ripetibilità delle spese di lite nei confronti delle parti non costituite.
Nota della Redazione
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