Blocco carta di credito e obbligo di informativa e assistenza della banca (ABF Collegio di Torino n. 1656 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il blocco cautelativo di uno strumento di pagamento, disposto per ragioni di sicurezza, non esonera il prestatore di servizi di pagamento dagli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto. In presenza di art. 6, commi 2 e 3, d.lgs. n. 11/2010, la banca deve informare il cliente del blocco, motivando la decisione, e fornirgli quella assistenza idonea a salvaguardarne i diritti. La condotta dell’intermediario che rende la carta inutilizzabile, omettendo le dovute comunicazioni e non rimuovendo il blocco nonostante la specifica richiesta del titolare, è illegittima e integra inadempimento contrattuale, con conseguente diritto al risarcimento del danno patrimoniale provato e riconducibile al blocco.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una carta di credito collegata al conto corrente, prenotava un noleggio auto a Istanbul prepagando la somma dovuta. Prima della partenza verificava con la banca che la Turchia rientrasse tra i Paesi abilitati e innalzava il plafond di spesa. Al ritiro del veicolo, il pagamento del deposito cauzionale veniva però ripetutamente rifiutato, sia presso la compagnia prenotata sia presso un’altra agenzia.
Il cliente contattava l’assistenza telefonica e tramite app, prospettando un blocco della carta, ma riceveva riscontri negativi sull’esistenza di anomalie. Rientrato in Italia, si avvedeva che le richieste di pagamento erano state definitivamente bloccate e chiedeva all’ABF il ristoro del danno patrimoniale derivato dalle spese sostenute per proseguire il viaggio. La banca eccepiva che l’operazione non era stata perfezionata per il mancato completamento della verifica 3DSecure, che la carta non era bloccata e che difettava la prova del danno.
La motivazione del Collegio
Il Collegio rileva che, per concorde affermazione delle parti, l’operazione di commercio elettronico disposta presso l’agenzia di noleggio è stata negata all’utente: la banca ha allegato i log del circuito, da cui emerge il codice che indica l’operazione come non permessa al titolare. Il thema decidendum attiene quindi alla legittimità del comportamento dell’intermediario, che ha addotto ragioni di sicurezza senza però chiarire le cause del blocco.
Il Collegio richiama l’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 11/2010, secondo cui il prestatore di servizi di pagamento informa il pagatore, secondo le modalità concordate, del blocco dello strumento, motivando la decisione. La banca ha sostenuto che la carta non era bloccata, desumendolo dall’utilizzo dello strumento prima e dopo l’operazione contestata, ma non ha contestato che il pagamento del deposito cauzionale non sia andato a buon fine.
Il Collegio condivide la doglianza del ricorrente. Dalla chat in app risulta documentalmente che la banca riferiva al cliente l’assenza di anomalie e prospettava un possibile problema di linea, senza dare alcuna risposta esaustiva sul blocco. Le telefonate al call center non risultano provate in atti, ma la circostanza non è contestata dall’intermediario. L’approccio sostanziale che caratterizza il procedimento dinanzi all’ABF consente di interpretare la pretesa come volta all’accertamento della scorrettezza del comportamento dell’intermediario e del diritto alla tutela risarcitoria.
La banca, neppure in sede di ricorso, ha giustificato le ragioni del blocco e, soprattutto, della sua mancata rimozione, nonostante la tempestiva richiesta di assistenza. La condotta che rende la carta inutilizzabile senza adeguate e tempestive comunicazioni è illegittima e contraria a buona fede e correttezza: il titolare deve poter disporre in ogni momento delle somme disponibili, e sulle banche grava un obbligo di tempestiva informativa in caso di blocco. Accertata l’illegittimità, il Collegio liquida il danno in €. 418,00, decurtando dalla richiesta quanto non riconducibile al blocco, e accoglie parzialmente il ricorso.
Nota della Redazione
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