Ritardo nell’accredito del bonifico istantaneo e danno liquidato in via equitativa (ABF Collegio di Roma n. 1256 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ritardo nell’accredito di un bonifico istantaneo rispetto alla definizione regolamentare di esecuzione immediata integra inadempimento contrattuale dell’intermediario ai sensi dell’art. 1218 c.c., non essendo invocabile l’impossibilità sopravvenuta non imputabile. Accertato l’inadempimento, il cliente deve provare l’an debeatur del danno, che può consistere nella perdita del valore economico della prestazione: quando tale prova è fornita ma la quantificazione risulta eccessivamente difficile, il danno è liquidabile in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. Il danno non patrimoniale da disagio e stress non è invece risarcibile se non ne è dimostrata la concreta esistenza, non operando il danno in re ipsa.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito l’Arbitro lamentando che un bonifico istantaneo di 5.000 euro, disposto a suo favore il 1° agosto 2025, era stato accreditato sul conto solo il 5 agosto successivo, con quattro giorni di ritardo. Il servizio clienti aveva riferito di problemi tecnici che rendevano l’importo “visibile” ma non accreditabile.
Il ritardo aveva compromesso la partenza per un viaggio internazionale con la famiglia, già organizzato con volo e noleggio auto prenotati. Il ricorrente ha chiesto l’accertamento della violazione della PSD2 e del Regolamento SEPA Instant Credit Transfer, nonché degli artt. 1218 e 1223 c.c., con condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. L’intermediario ha sostenuto che il disguido derivava da un’anomalia tecnica, poi risolta, e ha eccepito la carenza di prova del danno.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha richiamato la definizione regolamentare del bonifico istantaneo come operazione eseguita immediatamente, 24 ore al giorno e in qualsiasi giorno di calendario. Ha poi verificato che l’accredito era avvenuto con quattro giorni di ritardo, senza che ricorressero ipotesi di forza maggiore o caso fortuito: l’inadempimento è stato ricondotto a negligenza organizzativa dell’intermediario.
Accertata la responsabilità contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c., il Collegio ha affrontato il profilo del danno. Ha ribadito che il risarcimento richiede la dimostrazione del pregiudizio e del nesso causale, non essendo il danno in re ipsa: il ricorrente deve provare l’an debeatur, anche mediante presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza.
Quanto al danno non patrimoniale da disagio, stress e privazione di liquidità durante il viaggio, la domanda è stata respinta per difetto di prova. Il Collegio ha richiamato l’orientamento dei Collegi territoriali secondo cui i meri disagi e fastidi non sono risarcibili se non si dimostra la lesione di un diritto inviolabile.
Diversa la sorte del danno patrimoniale. Il Collegio ha osservato che la prestazione non era stata eseguita esattamente e che il cliente non aveva ricevuto il valore economico atteso: la perdita del valore d’uso della somma costituisce conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1223 c.c. Non essendo possibile la quantificazione esatta, anche per i limiti procedurali dell’ABF, il danno è stato liquidato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. in 100 euro.
Il Collegio ha quindi accertato l’illegittimità del comportamento dell’intermediario, disposto il pagamento di 100 euro a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e respinto nel resto; ha inoltre posto a carico dell’intermediario il contributo alle spese della procedura e il rimborso del versamento del ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1218 c.c. – Responsabilità del debitore
- Art. 1223 c.c. – Risarcimento del danno
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno