Riesame sulla gestione del servizio idrico è atto endoprocedimentale non lesivo (TAR Lombardia n. 624 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La delibera con cui l’ente d’ambito dispone l’avvio di un’istruttoria volta a valutare la conferma della gestione in house del servizio idrico integrato, in luogo del transito alla società mista, costituisce atto endoprocedimentale e non esprime una determinazione definitiva sul modello gestionale. Essa non modifica la scelta compiuta in precedenza, ma ne giustifica il riesame, il cui esito potrebbe anche essere negativo. Manca pertanto la lesività immediata degli interessi del gestore uscente e il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b, c.p.a. La natura non provvedimentale si desume dalla motivazione e dal dispositivo, che si limitano a prevedere attività istruttorie e propedeutiche.
Il Fatto
Il Consiglio provinciale di Brescia, con delibera del 2015, aveva scelto per il servizio idrico integrato la società mista a partecipazione privata superiore al 40%, articolando la scelta in due fasi: una prima gestione in house da società interamente pubblica e una seconda fase di gara per il socio privato. La prima fase era stata attuata con la costituzione della società pubblica e l’affidamento del servizio fino al 2045. Il transito alla seconda fase, previsto entro il 2018, non è stato compiuto: dopo un referendum consultivo del 2018 e successivi approfondimenti, la Provincia ha avviato nel 2021-2022 una rivalutazione del modello gestionale.
Con la delibera impugnata del 1° dicembre 2022 il Consiglio provinciale ha disposto l’avvio di una procedura istruttoria per l’acquisizione e la valutazione dell’offerta della società pubblica per la gestione del servizio, ha dato mandato all’Ufficio d’Ambito di predisporre gli atti propedeutici al parere della Conferenza dei Comuni e ha prorogato la prima fase. Il gestore uscente ha impugnato la delibera, lamentando la lesione del proprio interesse alla gara. Si sono costituiti la Provincia e l’Ufficio d’Ambito, ed è intervenuto un comitato referendario.
La Motivazione della Corte
La Provincia e l’Ufficio d’Ambito hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di lesività dell’atto, qualificato come mero atto endoprocedimentale che non assume la decisione finale sulla forma di gestione. Il Tribunale ritiene l’eccezione fondata.
La delibera non ha ancora deciso di continuare stabilmente a gestire il servizio in house, il che costituirebbe una modifica della scelta del 2015, ma ha soltanto disposto l’avvio di un’istruttoria per valutare se assumere tale decisione; la valutazione potrebbe avere esito negativo, nel senso di non proseguire con la gestione pubblica. Lo si evince dalla motivazione, ove il Consiglio provinciale, dopo aver esposto le ragioni favorevoli alla prosecuzione dell’affidamento, non ha concluso per questo modello, ma ha ritenuto prudente valutare l’effettiva sussistenza delle condizioni per la conferma dell’assetto gestionale all’esito di una rigorosa istruttoria.
La natura endoprocedimentale si desume anche dal dispositivo. Il punto 1 esprime una generale linea di indirizzo volta allo scrutinio delle condizioni di mantenimento della gestione pubblica e dispone l’avvio della procedura istruttoria. Il punto 2 dà mandato all’Ufficio d’Ambito di predisporre gli atti propedeutici al parere vincolante della Conferenza dei Comuni previsto dall’art. 48, comma 3, l.r. 26/2003, parere da acquisire prima della scelta del modello gestionale. Tale mandato è subordinato alla verifica delle condizioni formali e sostanziali, sicché un esito negativo arresterà il procedimento senza rivedere la decisione del 2015.
Depongono nello stesso senso il punto 3, che fissa un termine alle attività istruttorie, e il punto 4, che dà atto del prolungamento della prima fase senza eliminare la seconda. La delibera impugnata, dunque, non produce alcuna lesione immediata degli interessi della ricorrente, lesione che potrà eventualmente aversi solo qualora il riesame si concludesse con la decisione di continuare a gestire in house senza transitare alla società mista. Il ricorso è pertanto inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b, c.p.a. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.