Ottemperanza all’annullamento dell’aggiudicazione e obbligo di rinnovare la verifica di anomalia (TAR Sicilia n. 2744 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la stazione appaltante che rinnova la verifica di anomalia dell’offerta è tenuta a conformarsi puntualmente alle statuizioni della sentenza cognitoria che l’ha imposta. Il giudice dell’ottemperanza verifica non la congruità in sé dell’offerta, ma il rispetto del giudicato formatosi sui profili specificamente decisi. Ove la nuova verifica ometta di computare i costi che la sentenza ha qualificato come necessari, gli atti del procedimento e la conseguente aggiudicazione sono inefficaci ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a., con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza n. 4059 del 10 dicembre 2024, con cui il Tribunale ha imposto alla stazione appaltante di rinnovare il giudizio di anomalia dell’offerta della controinteressata. In subordine, impugna il decreto commissariale n. 44 del 24 marzo 2025, con cui l’Autorità di Sistema Portuale ha nuovamente aggiudicato alla controinteressata l’appalto per i lavori di protezione del promontorio.
La ricorrente deduce che la stazione appaltante avrebbe sostanzialmente ignorato le statuizioni del Tribunale, accettando giustificazioni contraddittorie e omettendo di computare i costi che la sentenza aveva qualificato come necessari. La controinteressata eccepisce l’inammissibilità della censura, sostenendo che il Tribunale si sarebbe limitato a disporre la rinnovazione dell’istruttoria, e difende la congruità globale dell’offerta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica il ricorso come giudizio in ottemperanza e ne verifica la fondatezza alla luce del dictum della sentenza n. 4059 del 10 dicembre 2024. Da quella pronuncia ricava tre statuizioni vincolanti: la valutazione dei costi tenendo conto dell’utilizzo di due motopontoni; la necessità di considerare la figura del palombaro per le attività di salpamento di cui alla voce 17.02.01; l’onere di provare gli sgravi contributivi invocati.
Sul primo profilo, il Tribunale rileva che le nuove giustificazioni non fanno riferimento all’impiego di due motopontoni e al relativo costo. La verifica di congruità condotta senza tenere conto dei costi dell’equipaggio del secondo motopontone si pone quindi in contrasto con la statuizione della sentenza, con conseguente inefficacia dell’aggiudicazione adottata all’esito di tale verifica.
Analoga violazione si evidenzia sul palombaro. La stazione appaltante ha condiviso la giustificazione secondo cui non sarebbe stato considerato l’utilizzo di tale figura; ma il Tribunale aveva già statuito che essa costituisce una voce necessaria di costo, anche in ragione dell’ausilio di mezzi marittimi previsto dalla citata voce di elenco prezzi. Risulta irrilevante la stima ipotetica effettuata in sede di analisi dei prezzi, poiché il tenore dell’offerta è tale da prescindere dall’utilizzo del palombaro e, in ogni caso, quella stima non è stata oggetto di specifica valutazione da parte della stazione appaltante.
Infine, in sede di spiegazioni la controinteressata non ha fornito prova in ordine ai benefici contributivi, quantificati in circa € 40.000,00 e ritenuti dall’Amministrazione garanzia dell’affidabilità dell’offerta. In definitiva, nel ritenere adeguate le nuove giustificazioni, la stazione appaltante ha violato la sentenza cognitoria.
Il ricorso è accolto. Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a., il Tribunale dichiara l’inefficacia degli atti di verifica e del decreto di aggiudicazione e ordina all’Autorità di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni. Per l’ulteriore inadempienza nomina commissario ad acta il Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina, con facoltà di delega. Non ritiene necessario fissare una penalità di mora, che presuppone il giudicato, essendo sufficiente la nomina del commissario. Non risultando sottoscritto il contratto, nulla dispone sull’inefficacia contrattuale né sul risarcimento.
Nota della Redazione
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