Esclusione illegittima per modalità di compilazione della domanda non prevista dal bando (TAR Calabria n. 629 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima, per eccesso di potere e violazione del principio di massima partecipazione, l’esclusione da una procedura di finanziamento fondata sul rilievo che la domanda sia stata compilata sul modulo editabile allegato all’avviso anziché generata dalla piattaforma informatica, quando l’avviso prescrive l’uso della piattaforma per l’invio e non per la compilazione. L’art. 4.2 dell’avviso pubblico, nel richiedere che la domanda sia compilata secondo il modulo allegato e inviata tramite piattaforma, non autorizza l’amministrazione a imporre un onere formale ulteriore. Il principio di strumentalità delle forme, desumibile dall’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, opera anche quando gli oneri formali siano posti a carico del privato: la relativa violazione rileva solo se determina la lesione di un interesse sostanziale, da escludersi quando l’amministrazione non abbia contestato l’impossibilità o l’estrema difficoltà di valutazione della domanda.

Il Fatto

La Regione Calabria bandisce un avviso pubblico per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle PMI. La società ricorrente presenta domanda di partecipazione con un progetto di investimento, chiedendo un contributo.

Con decreto dirigenziale la domanda viene inserita tra quelle non ammissibili, sul rilievo che, diversamente da quanto previsto dagli artt. 4.2 e 4.4 dell’avviso, è stata redatta sul fac-simile del modello anziché generata dalla piattaforma. L’istanza di riesame non muta l’esito. La società impugna gli atti davanti al TAR Calabria, ottenendo in sede cautelare l’ammissione con esame della domanda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la motivazione dell’esclusione si fonda su due circostanze: l’uso del fac-simile e la necessità, asseritamente imposta dagli artt. 4.2 e 4.4, che la domanda fosse generata dalla piattaforma. La seconda circostanza non trova riscontro nel testo dell’avviso.

L’analisi letterale dell’art. 4.2 conduce a distinguere due piani: la domanda doveva essere compilata secondo il modulo Allegato 1, disponibile in formato editabile sul sito regionale, mentre l’invio doveva avvenire tassativamente tramite la piattaforma informatica. La disposizione richiede dunque che attraverso la piattaforma le domande siano inviate, non anche compilate.

Poiché l’art. 4.3, paragrafo 2, sanziona con l’irricevibilità le domande difformi da quanto indicato, e poiché il modulo utilizzato era proprio quello allegato all’avviso, la domanda non poteva essere considerata irricevibile. Non vale il richiamo alla clausola che riserva alla piattaforma la modulistica definitiva: essa legittima variazioni non sostanziali dei moduli, non impone la compilazione automatica. Né regge l’argomento della par condicio, poiché la modalità seguita non è arbitraria, ma è quella indicata dall’amministrazione.

Il Collegio enuncia poi il principio generale di strumentalità delle forme: la sanzione per la violazione di oneri formali posti al privato presuppone la lesione di un interesse sostanziale. Nel caso concreto la Regione non ha contestato l’impossibilità o l’estrema difficoltà di valutazione della domanda, né l’assenza di elementi essenziali. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei decreti che hanno sancito l’irricevibilità e obbligo di esaminare la domanda, salva ogni ulteriore valutazione. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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