Soci solidalmente responsabili e caducazione dell’atto presupposto nel prelievo latte (TAR Lombardia n. 30 del 17.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale del quantitativo di riferimento individuale relativo a una determinata annata lattiero-casearia travolge la pretesa creditoria fondata sul prelievo supplementare e si estende ai soci solidalmente responsabili della società agricola. L’atto presupposto costituisce elemento unico e indefettibile del rapporto debitorio e spiega i suoi effetti verso tutti i condebitori. L’emissione di distinte cartelle o intimazioni nei confronti dei singoli soci non vale a sottrarre la pretesa all’illegittimità derivata, poiché tutte costituiscono esecuzione di una stessa e unica pretesa dichiarata illegittima in sede giurisdizionale.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono nella qualità di soci di una società agricola produttrice di latte vaccino, assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015. Essi impugnano due intimazioni di pagamento, di importo pari a euro 149.170,58 ciascuna, concernenti il prelievo supplementare per l’annata lattiero-casearia 2000/2001, notificate nel luglio 2022 e poste a fondamento delle rispettive cartelle esattoriali notificate nel settembre 2021.

La società aveva ottenuto dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1321 del 2021, l’annullamento dei quantitativi di riferimento individuali per le campagne 1999/2000 e 2000/2001, per contrasto del meccanismo di compensazione nazionale con la disciplina comunitaria. La successiva cartella intestata alla società era stata annullata da questo TAR con sentenza n. 1125/2021. I soci deducono, tra gli altri motivi, l’inesistenza del debito per intervenuto annullamento dell’atto presupposto. L’AGEA eccepisce l’inammissibilità e chiede il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il primo motivo di ricorso e assorbe tutte le ulteriori censure, già più volte affrontate dalla Sezione. La questione giuridica centrale riguarda l’efficacia riflessa, nei confronti dei soci, dell’annullamento del quantitativo di riferimento individuale.

Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che i quantitativi di riferimento per le annate 1999/2000 e 2000/2001 sono stati annullati per il contrasto dell’art. 1, comma 8, del d.l. n. 43/1999 con la disciplina comunitaria. Gli effetti caducanti di tale pronuncia si sono riversati anche sulla cartella intestata alla società, annullata con la sentenza n. 1125/2021.

Da qui la conseguenza: la necessità di una rideterminazione complessiva del debito societario per l’annata 2000/2001 rende invalida la pretesa creditoria verso i soci. L’atto presupposto possiede una specifica attitudine a individuare il diritto fatto valere dalla pubblica amministrazione e esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori.

Il Collegio affronta espressamente l’obiezione dell’autonomia delle singole cartelle. La circostanza che le cartelle dirette ai soci siano diverse non rileva, perché esse costituiscono esecuzione di una stessa e unica pretesa creditoria dichiarata giudizialmente illegittima. Ne deriva l’illegittimità della pretesa azionata e l’annullamento degli atti impugnati.

Le spese di giudizio sono compensate per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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