La mole del contenzioso non giustifica la compensazione nell’ottemperanza sulla carta docente (TAR Lombardia n. 632 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, le difficoltà organizzative dell’Amministrazione derivanti dalla mole del contenzioso possono assumere rilievo esclusivamente nella determinazione del termine concesso per dare esecuzione al giudicato, ma non giustificano la compensazione delle spese di lite. Ove sia accertato il diritto del ricorrente con sentenza passata in giudicato, non possono addossarsi alla parte gli oneri del giudizio di esecuzione instaurato per ottenere la concreta attuazione della pronuncia. La perdurante inottemperanza, desumibile dalla mera trasmissione degli atti tra uffici, conferma la fondatezza della domanda. Il commissario ad acta nominato agisce quale organo ausiliario del giudice, non già nell’esercizio di poteri amministrativi di cura dell’interesse pubblico, ma per dare attuazione al comando contenuto in sentenza.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Bergamo n. 287/2023, pubblicata il 29.03.2023, che le aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/20 e 2020/21, condannando il Ministero a metterla a disposizione o a fornire altro equipollente.
Oggetto della domanda è la sola statuizione sul beneficio, espressamente esclusa la condanna alle spese del giudizio civile. Il Ministero si è costituito sostenendo che l’esecuzione sarebbe in corso e che la mole del contenzioso in materia, con le conseguenti difficoltà organizzative, giustificherebbe la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta in via preliminare la sussistenza dei requisiti formali dell’azione. La sentenza civile è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 27.10.2023, e risulta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta l’8.06.2023, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Nel merito, la difesa erariale non convince. Dagli atti depositati emerge soltanto la trasmissione della sentenza dall’Ufficio Scolastico Regionale al Ministero: un passaggio interno che conferma la perdurante inottemperanza al giudicato anziché dimostrarne l’esecuzione.
Il punto centrale riguarda le spese. Le difficoltà organizzative legate alla mole del contenzioso sulla carta docente, osserva il Tribunale, possono incidere sulla determinazione del termine per l’ottemperanza, ma non giustificano di per sé la compensazione. Non è ammissibile addossare alla ricorrente, cui il giudice civile ha riconosciuto un diritto con sentenza definitiva, gli oneri derivanti dall’instaurazione del giudizio di esecuzione.
Il ricorso è quindi accolto e il Ministero è condannato a dare esecuzione alla sentenza entro centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mediante emissione della carta elettronica del docente o di altro equipollente. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, chiamato ad agire entro novanta giorni dalla scadenza del termine.
Il Collegio precisa la natura dell’incarico: il commissario opera quale organo ausiliario del giudice, non come dirigente dell’Amministrazione scolastica. Il suo compito, intrinsecamente obbligatorio, consiste nel dare attuazione alla pronuncia anche mediante l’esercizio di poteri amministrativi non attivati, dei quali il comando contenuto in sentenza costituisce fondamento genetico e approdo funzionale, secondo l’insegnamento dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato. In specie, potrà ordinare alla struttura tecnica di includere la ricorrente tra i soggetti abilitati a registrarsi e conseguire il bonus, senza che sia richiesta la qualifica di docente di ruolo.
Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero, liquidate in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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