Difficoltà organizzative non giustificano la compensazione nell’ottemperanza al giudicato sulla carta docente (TAR Lombardia n. 631 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, la mole del contenzioso e le difficoltà organizzative addotte dall’Amministrazione resistente non integrano di per sé un giustificato motivo idoneo a fondare la compensazione delle spese. Tali circostanze possono assumere rilievo esclusivamente nella determinazione del termine concesso per dare esecuzione alla sentenza, non già nel regime delle spese. Non è pertanto ipotizzabile addossare alla parte ricorrente, vittoriosa nel giudizio civile con pronuncia irrevocabile, gli oneri derivanti dall’instaurazione del giudizio di ottemperanza. Le spese seguono il criterio della soccombenza e restano a carico dell’Amministrazione inadempiente. Il commissario ad acta, una volta nominato, opera quale organo ausiliario del giudice e il suo incarico è intrinsecamente obbligatorio.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale Ordinario di Bergamo, pronunciando nel giudizio civile, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere il beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici richiesti. La statuizione sulle spese del giudizio civile non costituiva oggetto della domanda, essendo già eseguita dall’Amministrazione.
Il Ministero si è costituito sostenendo che l’esecuzione della pronuncia fosse ancora in corso. Ha inoltre invocato le difficoltà organizzative derivanti dalla mole del contenzioso in materia di carta docente per sostenere la compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accertato i presupposti dell’azione. La sentenza da ottemperare è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, e risulta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. I requisiti formali dell’ottemperanza sono dunque integrati.
Nel merito, la stessa prospettazione difensiva del Ministero, secondo cui l’esecuzione sarebbe ancora in corso, conferma la perdurante inottemperanza al giudicato. Dagli atti depositati risulta soltanto la trasmissione della sentenza da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale al Ministero, circostanza che non vale a dimostrare l’avvenuta attuazione del comando giudiziale.
Quanto alle difficoltà organizzative legate alla mole del contenzioso sulla carta docente, il Collegio opera una netta distinzione. Tali considerazioni possono rilevare nella fissazione del termine per l’ottemperanza, ma non giustificano la compensazione delle spese. Non è consentito trasferire sulla ricorrente, alla quale il giudice civile ha riconosciuto un diritto con sentenza irrevocabile, gli oneri del giudizio di esecuzione.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna del Ministero a dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni. Per il caso di persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Il Collegio ha richiamato la natura di organo ausiliario del giudice del commissario, il cui compito — intrinsecamente obbligatorio — è dare attuazione alla pronuncia anche attraverso poteri amministrativi non esercitati. Le spese, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza.
Nota della Redazione
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