Ordine di demolizione generico e privo di istruttoria: illegittimo (TAR Calabria n. 1167 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio tecnico è provvedimento vincolato e non discrezionale, ma presuppone un’istruttoria completa e una motivazione che indichi in modo specifico le opere abusive e i relativi destinatari. È illegittimo, per vizio di istruttoria e difetto di motivazione, il provvedimento che si fondi su un sopralluogo non approfondito, privo di misurazioni puntuali, e che descriva solo sommariamente gli elementi di difformità tra il titolo edilizio e l’opera realizzata. L’ordine che impone il ripristino con riferimento a elaborati grafici allegati alla concessione non può altresì contestare come abusiva un’opera che quegli stessi elaborati raffigurano. La compensazione delle spese può essere disposta in assenza di specifica attività processuale successiva al giudizio cautelare.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria con il coniuge di un appartamento al piano terra di un edificio, ha impugnato l’ordinanza con cui il responsabile dell’Area Tecnica comunale le ha intimato, insieme agli altri proprietari, di ripristinare lo stato dei luoghi conforme agli elaborati grafici allegati alla concessione edilizia n. 5/1981, di individuare nell’area comune gli spazi di parcheggio e di viabilità previsti dall’art. 41 sexies legge n. 1150/1942 e dall’art. 3 d.m. n. 1444/1968, con avvertimento che in difetto si sarebbe proceduto alla demolizione di ufficio ai sensi dell’art. 41 d.P.R. n. 380/2001.
La ricorrente ha articolato sei motivi, lamentando il difetto di motivazione e di istruttoria, l’omessa indicazione dello strumento urbanistico vigente, l’insussistenza della violazione dei rapporti tra volumetria e parcheggi, la presenza della recinzione negli elaborati della concessione e la natura esclusiva di parte della corte. Il Comune non si è costituito. In sede cautelare il Tribunale aveva accolto l’istanza con ordinanza n. 440 del 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in assenza di novità rispetto alla fase cautelare, ne riconferma le valutazioni. Il punto centrale è che il provvedimento impugnato stesso ammette che il sopralluogo non ha potuto svolgersi in modo approfondito, non essendo state effettuate misurazioni puntuali e dettagliate perché l’immobile è abitato solo in alcuni periodi dell’anno. Da qui il riconoscimento del vizio di istruttoria.
Il primo motivo è accolto anche sotto il profilo dell’indeterminatezza dell’individuazione degli abusi. Il Tribunale rileva che nell’ordinanza gli elementi di difformità tra il titolo e la costruzione realizzata sono indicati solo sommariamente, così pregiudicando la difesa del destinatario.
È inoltre fondato il quinto motivo: la tavola n. 2 allegata alla stessa ordinanza mostra la presenza della recinzione che l’amministrazione aveva qualificato come abusiva. L’atto, dunque, si contraddice rispetto alla propria documentazione, dalla quale emerge che l’opera contestata era prevista negli elaborati allegati alla concessione.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento parziale del provvedimento per quanto di ragione. Le spese, già compensate in fase cautelare, sono definitivamente compensate non essendovi stata alcuna successiva specifica attività processuale. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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