Obbligo di provvedere sull’autotutela e parere regionale non sostituibile da silenzio-assenso (TAR Abruzzo n. 129 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di annullamento in autotutela di un precedente provvedimento amministrativo non fa sorgere in capo all’Amministrazione alcun obbligo di provvedere, perché il relativo potere è rimesso a una valutazione discrezionale di merito e l’istanza del privato ha valore di mera sollecitazione. Il parere regionale di compatibilità programmatoria richiesto per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie, ai sensi dell’art. 8-ter, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992, non è sostituibile da un assenso tacito secondo il meccanismo del silenzio-assenso tra amministrazioni di cui all’art. 17-bis della legge n. 241 del 1990, ma va ricondotto all’art. 16 della legge n. 241 del 1990, quale attività consultiva priva di portata co-decisoria. Ne deriva che l’autorizzazione resta inserita nell’ambito della programmazione regionale e che il silenzio serbato dalla Regione non produce alcun effetto sostitutivo.
Il Fatto
La ricorrente, aggiudicataria di una concessione immobiliare comunale, chiedeva al Sindaco l’autorizzazione a realizzare una struttura sanitaria per i disturbi del comportamento alimentare in età pediatrica ed evolutiva. Acquisito il parere igienico-sanitario favorevole dell’Azienda Sanitaria Locale e l’attestazione comunale di conformità urbanistica, il SUAP adottava il provvedimento autorizzativo unico n. 10 del 24.02.2020, fondato anche sul parere regionale formatosi per silenzio assenso.
Con nota del 19.03.2020 il Dipartimento regionale invitava il SUAP ad annullare quel provvedimento, ritenendolo illegittimo per difetto del presupposto del parere di compatibilità e perché autorizzava un’attività non ancora realizzata. Il SUAP adottava quindi il provvedimento unico n. 19 del 27.03.2020, che subordinava l’efficacia dell’autorizzazione al rilascio del parere regionale di compatibilità programmatoria. La società chiedeva ripetutamente il riesame e l’annullamento in autotutela; dopo la nota del 10.7.2023, con cui il SUAP interpellava la Regione, non seguiva alcuna determinazione. Di qui il ricorso per silenzio-inadempimento, con domanda di condanna e istanza di nomina del commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990, che impone alla Pubblica Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, e richiama l’orientamento che amplia l’area dell’obbligo di provvedere oltre i casi espressamente previsti, in ossequio ai doveri di correttezza e buona amministrazione ex art. 97 Cost. Tuttavia, nel caso concreto, il SUAP non è tenuto ad adottare alcun nuovo provvedimento, perché il provvedimento di sospensione n. 19 del 27.03.2020 è valido ed efficace, non essendo stato annullato né sospeso.
Il provvedimento sollecitato dalla ricorrente sarebbe di secondo grado. Su questo punto il Tribunale è netto: la richiesta di autotutela non fa sorgere l’obbligo di provvedere, essendo legata a una valutazione discrezionale di merito, e anche per esigenze di certezza delle situazioni giuridiche l’Amministrazione non è tenuta ad aprire un procedimento per sostituire, su istanza dell’interessato, una propria precedente determinazione. Le istanze di parte hanno valore di mera sollecitazione.
Il Collegio affronta poi il profilo del parere regionale. La verifica di compatibilità programmatoria non può essere sostituita da un assenso tacito ai sensi dell’art. 17-bis della legge n. 241 del 1990: tale potere regionale va ricondotto all’art. 16 della legge n. 241 del 1990, quale attività consultiva priva di portata co-decisoria. La compartecipazione decisionale presuppone l’attribuzione congiunta della tutela di un comune interesse pubblico e l’esercizio condiviso dello stesso; l’amministrazione interpellata non partecipa alla fase istruttoria, ma valuta lo schema di provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 3783 del 2018).
La diversità delle valutazioni demandate al Comune e alla Regione rende inattagliabile la disciplina del silenzio-assenso: la Regione non si limita a esaminare lo schema, ma deve attivare un’autonoma istruttoria per verificare la compatibilità del progetto rispetto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale, ai sensi dell’art. 8-ter, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992. La norma individua l’oggetto della valutazione nel “progetto”, atto della fase istruttoria, ben diverso dallo “schema di provvedimento” della fase decisoria.
Quanto alla necessità del parere, il Tribunale ribadisce che l’autorizzazione per strutture sanitarie e sociosanitarie resta inserita nella programmazione regionale, per la tutela della salute ex art. 32 Cost. e per la tutela della concorrenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 6102 del 2020 e n. 511 del 2021). Il ricorso, esercitato ai sensi dell’art. 117 c.p.a. nei confronti del Comune, è pertanto respinto, con compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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