La Carta docente tra giudicato e ottemperanza: termine e commissario ad acta (TAR Marche n. 62 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del docente all’attivazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con assegnazione delle relative somme, impone all’Amministrazione l’esecuzione integrale della prestazione. Decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 dalla notifica della sentenza, il ricorso per ottemperanza è procedibile e, in assenza di effettive ragioni di diritto contrarie alla pretesa, va accolto. Il giudice amministrativo assegna all’Amministrazione un termine per adempiere e nomina, per il caso di inerzia, il commissario ad acta. La sola nomina del commissario, in funzione acceleratoria, è sufficiente a escludere la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., in difetto di particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato il diritto della ricorrente all’attivazione della Carta elettronica del docente e all’assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici ivi elencati, condannando l’Amministrazione alla relativa erogazione. Sulla sentenza, ritualmente notificata, si è formato il giudicato, attestato dalla cancelleria del Tribunale in data 18 ottobre 2024.

La ricorrente lamenta la mancata esecuzione del titolo e agisce per il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituisce, richiamando le difficoltà organizzative legate al numero dei contenziosi, l’assenza di diffida ad adempiere e l’avvenuto pagamento delle competenze spettanti ai difensori del giudizio civile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la procedibilità del ricorso. La sentenza è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e, tra quella notifica e la proposizione del ricorso, è decorso il termine di 120 giorni fissato dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La condizione di procedibilità risulta quindi integrata.

Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito e, in presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, la PA non ha opposto effettive ragioni di diritto contrarie alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Le difficoltà organizzative addotte non valgono a paralizzare l’esecuzione del giudicato.

Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, e assegna il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso, nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale competente, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, provvedendo entro i successivi centoventi giorni con ogni atto necessario, anche attraverso un funzionario delegato.

Il Collegio rigetta invece la domanda di indennizzo di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.: non si ravvisano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la sola nomina del commissario, in funzione acceleratoria, appare sufficiente.

Quanto alle spese, l’inadempimento non era contestato al momento della presentazione del ricorso. L’Amministrazione va quindi condannata al relativo pagamento, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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