Reclamo ABF inammissibile senza istanza di cancellazione e decorso dei sessanta giorni (ABF Collegio di Bologna n. 10 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario è inammissibile quando il reclamo preventivo non contiene la richiesta di cancellazione della segnalazione nella Centrale dei rischi, limitandosi a sollecitare la documentazione del titolo creditorio. È parimenti inammissibile il ricorso proposto prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni dalla ricezione del reclamo da parte dell’intermediario, previsto dalle Disposizioni ABF. La verifica dell’ammissibilità precede ogni esame del merito, anche quando il ricorrente contesti la prescrizione del credito e la legittimazione dell’intermediario alla segnalazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito l’Arbitro Bancario Finanziario lamentando di essere stato segnalato nella Centrale dei rischi della Banca d’Italia nonostante l’estinzione del credito per prescrizione. Ha contestato, inoltre, che l’intermediario non avesse dimostrato la propria legittimazione alla segnalazione mediante produzione dell’avviso di cessione dei crediti. Ha chiesto, per queste ragioni, la cancellazione della segnalazione.
L’intermediario ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per assenza di un valido reclamo. Ha sostenuto che la comunicazione del 02.07.2025 costituiva una mera richiesta di informazioni e documentazione e che, anche a voler qualificare come reclamo la successiva comunicazione del 09.07.2025, il ricorso del 14.07.2025 sarebbe stato proposto prima del decorso del termine di sessanta giorni. Nel merito ha dedotto il trasferimento del credito per cessione del 17.12.2015 e l’esistenza di un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo in data 02.07.2014.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile, soffermandosi in via preliminare sul contenuto del reclamo. Nelle comunicazioni inviate dal ricorrente non viene chiesta la cancellazione della segnalazione, neppure nella lettera del 9.7.2025: è richiesto piuttosto all’intermediario di documentare il titolo della pretesa creditoria sottostante alla segnalazione.
Secondo l’orientamento richiamato dall’Arbitro, il ricorso è inammissibile quando il reclamo non menziona la cancellazione. Il Collegio cita in questi termini ABF Roma, decisione n. 4677/2025, facendo propria la lettura restrittiva del requisito di contenuto del reclamo preventivo.
Il Collegio ha aggiunto un’ulteriore e autonoma ragione di inammissibilità. Anche volendo considerare la lettera del 9.7.2025 come corrispondente al contenuto del ricorso, quest’ultimo sarebbe stato comunque proposto senza l’attesa del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dalle Disposizioni ABF.
La disposizione richiamata consente di presentare ricorso al cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di sessanta giorni dalla ricezione da parte dell’intermediario. Nella specie, tra il 9 luglio, data della comunicazione, e il 14 luglio, data di presentazione del ricorso, sono decorsi soltanto cinque giorni.
Le due eccezioni si sommano e conducono al medesimo esito: il Collegio non esamina nel merito né la prescrizione del credito né la legittimazione alla segnalazione, e dichiara il ricorso inammissibile. La decisione conferma che il requisito del reclamo e il rispetto del termine dilatorio operano come condizioni di procedibilità, non derogabili dalla fondatezza delle doglianze sostanziali.
Nota della Redazione
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