Cessione del quinto estinta prima del 2021 (ABF Collegio di Bari n. 1200 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio stipulati prima del 25 luglio 2021 e anticipatamente estinti, l’art. 125-sexies TUB, nel testo anteriore alla riforma, va interpretato alla luce della sentenza Lexitor (CGUE, 11 settembre 2019, C-383/18): il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. In mancanza di una clausola pattizia basata su un principio di proporzionalità, il criterio di riduzione dei costi istantanei è determinato dal Collegio secondo equità, seguendo il metodo della curva degli interessi desumibile dal piano di ammortamento. Per i costi recurring e gli oneri assicurativi restano fermi gli orientamenti consolidati dell’Arbitro. La richiesta di sospensione per rinvio pregiudiziale pendente dinanzi alla CGUE non è ostativa alla decisione nel merito.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento il 26 ottobre 2016, estinto anticipatamente con conteggio estintivo al 31 ottobre 2023. Insoddisfatto dell’esito dell’interlocuzione prodromica, si è rivolto all’Arbitro chiedendo il rimborso di € 881,04 a titolo di spese istruttorie, di attivazione, di gestione e di intermediazione, calcolato secondo il criterio pro rata temporis e al netto di quanto già riconosciuto, oltre a interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di assistenza legale quantificate in € 300,00.
L’intermediario si è opposto eccependo in via preliminare la pendenza di rinvii pregiudiziali alla CGUE disposti da giudici di merito su analoghe questioni, la natura up front delle voci reclamate e l’avvenuto rimborso delle commissioni di gestione; in via subordinata ha chiesto di decurtare quanto già corrisposto a titolo di interessi non maturati.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di sospensione. Le Disposizioni ABF non contemplano ipotesi sospensive per fattispecie simili e non ricorre litispendenza, poiché il rinvio pregiudiziale riguarda giudizi diversi. L’art. 267 TFUE obbliga alla sospensione solo il giudice a quo, non altri organi giudiziali né, tanto meno, un organo stragiudiziale dinanzi al quale penda una controversia analoga.
Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento: in assenza di una chiara ripartizione tra oneri up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna voce va considerato ai fini del rimborso; i costi recurring si restituiscono in proporzione ratione temporis; l’intermediario è tenuto a rimborsare tutte le voci, incluso il premio assicurativo.
Per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, il Collegio applica l’originario art. 125-sexies TUB come interpretato dalla sentenza Lexitor, in linea con la decisione della Corte costituzionale n. 263/2022. Richiamando la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, si afferma che le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa e valore vincolante e retroattivo anche per gli arbitri. Quanto al criterio, i costi istantanei si riducono secondo lo stesso metodo progressivo previsto per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), desumibile dal piano di ammortamento; per costi recurring e oneri assicurativi valgono gli orientamenti consolidati.
Applicando tali principi, il Collegio ha qualificato come up front le spese di istruttoria, quelle di attivazione e i costi di intermediazione, e come recurring le spese di gestione, già rimborsate. Ha quindi riconosciuto il diritto al rimborso nei limiti della domanda, quantificando in € 325,00 le somme ancora dovute.
Ha invece respinto la domanda di rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta ai sensi dell’art. 1277 c.c., e quella relativa alle spese di assistenza professionale, in assenza di evidenze documentali sulla rilevanza della presenza del professionista in questioni seriali e prive di complessità, secondo la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580/25.
Nota della Redazione
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