Truffa “sotto dettatura” e responsabilità concorrente del prestatore di servizi di pagamento (ABF Collegio di Bologna n. 487 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’operazione di pagamento è eseguita per intero dal pagatore, con l’inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa deve considerarsi autorizzata e resta fuori dal regime di responsabilità della PSD2; rientrano in questa fattispecie le c.d. operazioni “sotto dettatura”, compiute dal cliente su indicazioni del frodatore. Ciò non esclude una responsabilità concorrente del prestatore di servizi di pagamento, valutabile secondo il diritto comune, quando emerga un apporto causale dell’intermediario alla frode. Tale apporto può derivare dalla mancata rilevazione di indici di frode in presenza di un’operatività anomala rispetto alla movimentazione storica del cliente. La colpa grave dell’utente e le criticità organizzative del servizio concorrono a determinare il danno, con conseguente ripartizione del pregiudizio.

Il Fatto

Il ricorrente, un pensionato privo di particolari competenze informatiche, riceveva un sms che, simulando una comunicazione della banca, lo invitava a contattare un numero per disconoscere un’operazione sospetta. Messosi in contatto con un sedicente operatore, veniva indotto ad attivare un collegamento da remoto e, sotto dettatura, compilava due bonifici istantanei verso conti esteri, approvando le notifiche push con il codice Smart Code.

Le operazioni, eseguite in data 17.12.2024 a distanza di pochi minuti, ammontavano complessivamente a euro 49.800,00. Esperito senza esito il reclamo, il ricorrente chiedeva il riaccredito degli importi, sostenendo l’assenza di autorizzazione e la non conformità dell’autenticazione alla SCA. L’intermediario eccepiva l’inapplicabilità del D.Lgs. n. 11/2010, la corretta autenticazione e la colpa grave del cliente, oltre all’irrevocabilità dei bonifici istantanei.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dall’orientamento condiviso secondo cui, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, essa è autorizzata e non è soggetta al regime di responsabilità della PSD2. Analoga conclusione vale per le operazioni compiute su indicazioni del frodatore: il cliente dispone il pagamento senza la consapevolezza di disporre una transazione.

Ciò non esaurisce la valutazione. Il Collegio può rilevare una responsabilità concorrente del prestatore di servizi di pagamento, secondo il diritto comune, ove emerga un apporto causale dell’intermediario. Assume rilievo, tra l’altro, il mancato rilievo degli indici di frode in presenza di un’operatività anomala rispetto alle movimentazioni storiche del cliente.

Il Collegio richiama il proprio precedente Collegio di Bologna n. 3084/2025, che ha ravvisato una responsabilità concorrente nel caso di vishing caller ID spoofing. Nel caso concreto, però, la tesi dello spoofing non è corroborata da idonea documentazione, non constando in atti evidenza della telefonata. Il messaggio civetta presenta indici di inattendibilità che avrebbero dovuto allertare il cliente.

Assume invece peso decisivo la mail, recante mittente e loghi apparentemente riconducibili all’intermediario, con cui si comunicava l’avvenuto annullamento del bonifico di euro 29.900,00: uno strumento particolarmente insidioso. Il Collegio ritiene non integrati gli indicatori del D.M. 30.04.2007, n. 112, ma ne valorizza i principi come espressione di un generale obbligo di monitoraggio, ammettendo indici ulteriori.

Rilevano l’importo elevato, l’esecuzione ravvicinata e i beneficiari esteri, in contrasto con la normale operatività. Quanto alla revoca, l’art. 17 d.lgs. n. 11/2010 sancisce l’irrevocabilità dell’ordine già ricevuto, e l’intermediario ha tentato la recall con esito negativo. Il Collegio ravvisa pertanto una responsabilità concorrente con la negligenza grave dell’utente, ma ritiene che l’anomalia della seconda operazione, successiva alla ricezione della mail ingannevole, attenui la colpa dell’istante: dispone il rimborso del solo secondo bonifico di euro 19.900,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *