Estinzione anticipata cessione del quinto: rimborsabili anche i costi up front (ABF Collegio di Bologna n. 119 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto stipulato prima dell’entrata in vigore della legge n. 106/2021, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, affermato dalla sentenza Lexitor e confermato dalla Corte cost. n. 263/2022, comprende tanto i costi recurring quanto i costi up front. La destinazione finale dell’importo pagato dal cliente è irrilevante, poiché rileva la conoscenza dei costi da parte del soggetto concedente il credito. Quanto al criterio, ai costi recurring si applica la proporzionalità lineare, ai costi up front il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi). Restano non rimborsabili le imposte e oneri erariali e le spese di assistenza legale, salvo i casi eccezionali individuati dal Collegio di Coordinamento.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato il 25.05.2016 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione. Nell’ottobre 2020, in corrispondenza della rata n. 51 di 120, estingueva anticipatamente il rapporto sulla base del conteggio estintivo.

Insoddisfatto dell’esito del reclamo, adiva l’ABF chiedendo la restituzione delle commissioni non maturate ex art. 125 sexies T.U.B. per Euro 890,35, oltre interessi legali e spese legali di Euro 200,00. La banca resistente eccepiva l’applicabilità dell’art. 6 bis del d.P.R. 180/1950, il proprio legittimo affidamento sulla distinzione tra costi up front e recurring e l’esclusione dal rimborso degli oneri relativi a prestazioni già eseguite, richiamando la sentenza Unicredit Bank Austria del 09.02.2023.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale. La Corte cost. n. 263/2022 ha dichiarato illegittimo l’art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021 nella parte in cui limitava l’efficacia retroattiva della sentenza Lexitor, escludendo l’applicazione ai contratti conclusi prima del 25.07.2021 e rinviando alle disposizioni secondarie della Banca d’Italia che prevedevano la rimborsabilità dei soli costi recurring.

Ne deriva che, per i contratti stipulati prima di quella data, trova applicazione l’originario art. 125 sexies T.U.B. come interpretato dalla Corte di Giustizia: sono retrocedibili, in proporzione alla durata residua, sia i costi recurring sia i costi up front. Il Collegio ribadisce che non assume rilievo la destinazione finale dell’importo versato, richiamando sul punto Collegio Torino n. 10337/2020 e Collegio Bologna n. 3676/2017.

Quanto al criterio di quantificazione, il Collegio aderisce all’orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento n. 26525/2019: proporzionalità lineare per i costi recurring, curva degli interessi per i costi up front. Applicando tale criterio, l’importo riconosciuto è pari a Euro 567,00, inferiore alla richiesta di Euro 890,35, perché il ricorrente aveva considerato recurring tutti gli oneri.

Il Collegio esclude invece la rimborsabilità delle spese legali, in ragione della natura seriale del contenzioso e dell’assenza delle condizioni indicate dal Collegio di Coordinamento n. 4580/2025: complessità delle questioni o comportamento gravemente scorretto dell’intermediario. Esclude altresì la retrocedibilità di imposte e oneri erariali, trattandosi di adempimenti tributari che gravano sull’intermediario quale sostituto d’imposta. Sottolinea, infine, che il d.l. n. 104/2023, convertito con legge n. 136/2023, non ha modificato la disciplina applicabile, ribadendo anzi che non sono soggette a riduzione le imposte.

Respinge, infine, la domanda di restituzione della commissione di estinzione anticipata. Secondo il Collegio di Coordinamento n. 5909/2020, l’equo indennizzo ex art. 125 sexies, comma 2, T.U.B., entro le soglie di legge, è dovuto salvo che il ricorrente alleghi e dimostri l’assenza di oggettiva giustificazione. Nel caso concreto il ricorrente non ha addotto argomenti a sostegno della non debenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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