Pagamenti online non autorizzati: onere della prova e colpa grave dell’utilizzatore (ABF Collegio di Bologna n. 2069 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di pagamento a distanza non autorizzate, l’intermediario che produce i log informatici e dimostra l’avvenuta autenticazione forte (SCA) dei pagamenti contesta soddisfa l’onere di cui all’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 11/2010, grava poi sull’utilizzatore la prova dei fatti dai quali desumere, anche in via presuntiva, la frode subita. Il generico disconoscimento delle transazioni, non accompagnato dalla indicazione delle modalità della truffa e dalla distinzione rispetto alle operazioni genuine, non assolve tale onere. Integra colpa grave dell’utilizzatore la omessa vigilanza sui movimenti per oltre un anno, nonostante l’invio degli estratti conto e degli alert, specie quando i pagamenti avvengano in alternanza con operazioni genuine e siano tardivamente contestati.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto corrente e di tre carte di credito collegate, chiedeva all’Arbitro il rimborso di complessivi Euro 22.645,09 per numerose operazioni di pagamento online asseritamente fraudolente, oltre interessi e rivalutazione. Dopo aver rilevato le prime transazioni in filiale nel febbraio 2024, presentava denuncia e disconosceva le operazioni; successivamente, nel luglio 2024, si avvedeva di ulteriori addebiti sulla carta sostitutiva.
L’intermediario resisteva chiedendo il rigetto, sul rilievo che tutte le operazioni erano state correttamente autenticate, mediante notifica push e PIN ovvero credenziali registrate, e che il ritardo nella contestazione e la mancata vigilanza integravano colpa grave del cliente. Evidenziava inoltre che, dopo il disconoscimento, erano proseguite operazioni verso i medesimi esercenti mediante una carta intestata a terzi ma alimentata dal conto del ricorrente.
La motivazione del Collegio
Il Collegio, richiamata l’applicabilità del d.lgs. n. 11/2010 come modificato dal d.lgs. n. 218/2017, riduceva la domanda alla minor somma di Euro 20.446,53, per effetto dei rimborsi nel frattempo intervenuti. Esaminava quindi il profilo della autenticazione, rilevando che la banca aveva prodotto le tracciature informatiche dalle quali risultava l’utilizzo del dispositivo in possesso del ricorrente, con OTP generato a seguito di notifica push, previo inserimento del PIN, ovvero mediante credenziali registrate preventivamente. Riteneva pertanto assolto l’onere probatorio ex art. 10, comma 1, d.lgs. n. 11/2010.
Passava poi a scrutinare la condotta delle parti. Richiamata la decisione del Collegio di Coordinamento n. 22745/19, secondo cui la prova della formale regolarità dell’operazione non soddisfa di per sé l’onere del PSP di dimostrare la frode o la colpa grave, il Collegio osservava che, nella specie, il ricorrente non aveva allegato né dimostrato i fatti dai quali desumere la consumazione della frode, le modalità della stessa, né aveva distinto le operazioni fraudolente da quelle genuine. Gli estratti conto prodotti erano incompleti e non consentivano di ricostruire nel dettaglio le numerose operazioni contestate.
Su queste basi il Collegio formulava un giudizio di colpa grave a carico dell’utilizzatore, anche alla luce della circostanza che, dopo il disconoscimento, erano continuate operazioni verso gli stessi esercenti mediante una carta riferibile a terzi ma alimentata con fondi del ricorrente. Rilevava inoltre che le operazioni disconosciute si erano protratte per un arco temporale ampio, in alternanza con transazioni genuine, erano state tardivamente contestate nonostante l’invio degli estratti conto e degli alert, e che la prima pratica di disconoscimento era stata formalizzata solo nel marzo 2024 per pagamenti risalenti al febbraio 2023.
Il Collegio escludeva infine alcuna colpa dell’intermediario, che aveva dimostrato di aver inviato SMS alert e notifiche push e di aver attivato le procedure di recupero, talvolta con esito positivo. Il ricorso era pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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