Estinzione anticipata cessione del quinto (ABF Collegio di Palermo n. 1738 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento estinti anticipatamente prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 73/2021, come convertito dalla legge n. 106/2021, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, secondo i principi affermati dalla sentenza Lexitor e ribaditi dalla Corte costituzionale n. 263/2022. Per i costi istantanei il criterio di riduzione, in mancanza di una previsione pattizia proporzionale, è determinato dal Collegio in via equitativa, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi valgono gli orientamenti consolidati dell’ABF. Nel contratto di finanziamento con ammortamento alla francese, qualora le clausole sulla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata presentino profili di ambiguità, la restituzione degli interessi deve avvenire applicando il criterio del pro rata temporis.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato due contratti di finanziamento rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio e della pensione, estinti anticipatamente, e chiedeva la restituzione delle spese di istruttoria, delle commissioni all’intermediario del credito, della commissione di estinzione anticipata, oltre al rimborso delle quote insolute, agli interessi legali e alle spese di assistenza.
L’intermediario resistente eccepiva l’inapplicabilità dei principi della sentenza Lexitor ai rapporti sorti prima della sua pubblicazione e sosteneva di aver già rimborsato i costi secondo il criterio contrattualmente pattuito per gli interessi corrispettivi, contestando l’applicazione del pro rata temporis in ragione del piano di ammortamento alla francese. Contestava inoltre la domanda di rifusione delle spese di assistenza tecnica.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile richiamando l’art. 11 octies del d.l. n. 73/2021, che ha modificato l’art. 125 sexies del TUB. Per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della legge di conversione è previsto il rimborso proporzionale alla vita residua di interessi e di tutti i costi del credito, escluse le imposte. Per i finanziamenti anteriori la norma richiamava l’art. 125 sexies e le norme secondarie di trasparenza e vigilanza vigenti alla data di sottoscrizione.
La Corte costituzionale n. 263/2022 ha dichiarato illegittima quest’ultima previsione, limitatamente al richiamo alle norme secondarie, chiarendo che l’interpretazione conforme alla sentenza Lexitor non era contra legem ma doverosa. Il Collegio richiama quindi il Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, secondo cui il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, con criterio integrativo secondo equità per i costi istantanei in mancanza di previsione pattizia proporzionale.
Quanto al primo contratto, il Collegio qualifica come recurring le commissioni alla mandataria per la gestione del finanziamento e come up front le commissioni per il perfezionamento e le provvigioni all’intermediario del credito, remunerando queste ultime attività esclusivamente prodromiche. Sulle richieste di restituzione degli interessi, il Collegio rileva l’ambiguità della clausola: il SECCI prevede il rimborso proporzionale, ma il contratto adotta un piano di ammortamento alla francese. Richiamando le decisioni nn. 6885 e 6888 del 03.05.2022 del Collegio di Coordinamento, applica il criterio del pro rata temporis, anche in base al combinato disposto degli artt. 1370 c.c. e 35 Cod. Consumo.
Per il secondo contratto il Collegio qualifica come up front le provvigioni all’intermediario e le commissioni di intermediazione, rimborsabili con la curva degli interessi. Esclude il rimborso della commissione di estinzione anticipata, applicata in conformità all’art. 125 sexies, comma 2, TUB e non contestata nel criterio di calcolo. Rigetta la domanda di quote insolute per difetto di prova e la richiesta di spese di assistenza, non ricorrendo le ipotesi del Collegio di Coordinamento n. 4580/2025. Accoglie quindi parzialmente il ricorso, riconoscendo € 2.111,16 oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1370 c.c. – Interpretazione contro l'autore della clausola
- Art. 125-sexies TUB – Rimborso anticipato