Truffa sito clone con pagamento autorizzato dal cliente esclude rimborso PSD2 (ABF Collegio di Torino n. 2188 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’operazione di pagamento è eseguita per intero dal pagatore, con l’inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa deve considerarsi autorizzata e non è soggetta al regime di responsabilità previsto dalla PSD2. Rientrano in questa fattispecie le operazioni eseguite dal cliente seguendo le indicazioni del frodatore, senza la consapevolezza di disporre una transazione, comprese le c.d. operazioni “sotto dettatura”. Il raggiro che altera il processo formativo del volere si colloca «a monte» del pagamento, mentre l’esecuzione avviene «a valle» ad opera del cliente. L’ammissione del cliente di aver personalmente eseguito l’operazione esclude in radice il difetto di autorizzazione, presupposto necessario del preteso rimborso, e il vizio del consenso non è opponibile all’intermediario.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo un reclamo riscontrato negativamente dall’intermediario, si rivolge all’Arbitro chiedendo il rimborso di € 282,00. Espone di essere stato vittima di una truffa su un sito di e-commerce: indotto a inserire i dati della propria carta e il codice di identificazione personale su una pagina falsa che riproduceva il portale, nella convinzione che si trattasse di un deposito per attivare il suo “account venditore”, ha autorizzato l’operazione in seguito all’inganno. Sostiene che l’uso della password temporanea e del codice di identificazione personale non provi un consenso libero e informato, avendo agito sotto l’inganno di un sito clone.
L’intermediario eccepisce l’infondatezza della richiesta, escludendo una responsabilità oggettiva a proprio carico: il ricorrente avrebbe messo in vendita un bene su un portale estraneo alla banca ed è stato contattato da una sedicente acquirente che lo invitava a effettuare un deposito, seguendo procedure palesemente inappropriate indicate da estranei. Rileva che non è necessaria la verifica della corretta esecuzione e autenticazione, ma che sono comunque disponibili le schermate della doppia autenticazione, avvenuta con invio di codice OTP via SMS e digitazione del codice PIN. Chiede il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio prende atto che il ricorrente, pur vittima di un raggiro, ha riferito nella denuncia di aver personalmente disposto l’operazione oggetto del ricorso. L’intermediario ha eccepito l’inapplicabilità della PSD2 e ha offerto di dimostrare la sussistenza dei requisiti della c.d. autenticazione forte, debitamente applicata nel caso concreto.
Il Collegio richiama gli orientamenti condivisi: quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione di pagamento e di tutti i fattori di autenticazione, essa va considerata autorizzata e non è soggetta al regime di responsabilità della PSD2. In questa fattispecie rientrano le operazioni eseguite dal pagatore seguendo le indicazioni del frodatore, senza la consapevolezza di disporre una transazione, come le operazioni “sotto dettatura”.
I raggiri che hanno indotto il ricorrente al compimento dell’operazione, pur avendo potuto alterare il processo formativo del volere, si sono collocati «a monte» dei pagamenti, effettuati poi «a valle» ad opera del cliente. Il Collegio richiama sul punto Coll. Roma n. 3390/23, Coll. Napoli n. 964/23, Coll. Bari n. 2577/23, Coll. Palermo n. 2374/23 e Coll. Torino n. 9159/22.
Inoltre, l’esplicita ammissione del cliente di aver personalmente eseguito le operazioni, per quanto sotto la pressione truffaldina, esclude in radice il presupposto necessario ai fini del preteso rimborso, cioè il difetto di autorizzazione delle operazioni medesime, come affermato da Coll. Torino n. 4657/23.
Non ricorrono dunque i presupposti per applicare la normativa invocata, né sussistono indici ulteriori da cui dedurre, in applicazione della normativa ordinaria, la responsabilità dell’intermediario: indici peraltro neppure evocati, al di là del lamentato vizio del consenso, che non può essere opposto all’intermediario resistente. Il Collegio non accoglie il ricorso.
Nota della Redazione
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