Segnalazione in Centrale Rischi legittima per difficoltà economica non transitoria (ABF Collegio di Bari n. 2314 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di imminente segnalazione in Centrale dei Rischi non costituisce presupposto di legittimità della segnalazione, ma un mero obbligo di trasparenza, la cui violazione può avere conseguenze solo sul piano risarcitorio. La segnalazione a sofferenza richiede una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente, configurabile come insolvenza o situazione ad essa equiparabile, e non può scaturire da un mero ritardo nel pagamento. Essa è legittima quando l’intermediario dispone di ragioni fondate per ritenere il debitore in una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica. Il successivo accordo transattivo a saldo e stralcio e l’immediata estinzione dello stato di sofferenza non inficiano la legittimità della segnalazione pregressa.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di essere stato segnalato negativamente dalla resistente presso la Centrale dei Rischi a partire da ottobre 2022 e fino a ottobre 2023, per un importo iniziale di € 3.432,00, poi aumentato. Nel settembre 2023 concludeva con la resistente un accordo transattivo per l’estinzione del debito, versando € 3.000,00.

Un primo ricorso all’Arbitro era stato dichiarato inammissibile per assenza di reclamo. Con l’odierno ricorso il ricorrente contesta la legittimità delle segnalazioni per carenza di preavviso e per difetto di valutazione sostanziale della propria situazione finanziaria, chiedendo la cancellazione e la vittoria delle spese. L’intermediario si costituisce chiedendo il rigetto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina preliminarmente, d’ufficio, la qualificazione del ricorrente ai fini della regolare costituzione del collegio. Sebbene il ricorrente si sia definito consumatore, la documentazione e le ammissioni delle parti dimostrano che le segnalazioni riguardano un conto corrente intestato a un’impresa di cui era titolare. Il Collegio lo qualifica pertanto come “non consumatore”.

Nel merito, il Collegio accerta la pacifica esistenza della segnalazione e, quanto al preavviso, richiama il costante orientamento dell’Arbitro: esso non è presupposto di legittimità della segnalazione, ma mero obbligo di trasparenza, con conseguenze solo risarcitorie. Poiché il ricorrente non chiede il risarcimento del danno, la doglianza non è accoglibile.

Quanto al profilo sostanziale, il Collegio ribadisce che la segnalazione a sofferenza esige una valutazione complessiva della situazione finanziaria, configurabile come insolvenza o situazione equiparabile, e non un mero ritardo. Occorrono indici di allarme quali la persistenza della situazione debitoria, altre segnalazioni, protesti, ipoteche o azioni esecutive. Nel caso concreto, dagli estratti conto emerge un progressivo e costante incremento del saldo negativo fino a € 3.957,82 al dicembre 2022. Tali elementi fondano la ragionevole convinzione di una grave e non transitoria difficoltà economica al momento dell’avvio della segnalazione.

Il Collegio valorizza inoltre l’accordo a saldo e stralcio del settembre 2023, con rinuncia dell’intermediario a parte del credito: indice tipico di deterioramento del credito e di difficoltà di adempimento. Richiamata la decisione del Collegio di Coordinamento n. 1317/2023, l’immediato pagamento giustifica l’interruzione della segnalazione a sofferenza, ma non la cancellazione delle segnalazioni legittimamente effettuate e pregresse all’accordo, come previsto dalla Circolare Banca d’Italia n. 139/1991. L’estinzione è stata correttamente segnalata al 29.09.2023.

In conclusione, il Collegio non ritiene sussistente il comportamento illecito contestato e non accoglie il ricorso, con rigetto delle connesse pretese risarcitorie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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