Recesso banca da conto corrente legittimo ad nutum con preavviso (ABF Collegio di Bari n. 2313 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La banca può recedere ad nutum dal contratto di conto corrente a tempo indeterminato, ove la facoltà sia pattuita, nel rispetto del termine di preavviso e dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto. Il recesso non richiede una motivazione specifica e analitica, né l’indicazione dettagliata delle irregolarità contestate, salvo che il cliente alleghi elementi idonei a dimostrarne il carattere pretestuoso o discriminatorio. La prosecuzione del rapporto oltre il termine indicato nella comunicazione integra un preavviso di fatto, idoneo a realizzare la funzione di protezione dell’affidamento del cliente. L’eventuale danno risarcibile non è configurabile in re ipsa e deve essere provato nel suo concreto verificarsi.

Il Fatto

La ricorrente, intestataria di due conti correnti presso un intermediario, lamenta la chiusura unilaterale dei rapporti, avvenuta senza specificare le irregolarità contestate poste a fondamento del recesso. Rappresenta che tale circostanza le impedisce di effettuare pagamenti e ogni altra operazione bancaria e chiede la riapertura dei conti e il risarcimento dei danni finanziari.

L’intermediario riferisce di aver comunicato il recesso con raccomandata ricevuta il 25.07.2025, riguardante due conti correnti e un deposito a risparmio, per movimentazioni irregolari. Eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, in quanto volto a ottenere una condanna a un facere infungibile. Nel merito invoca la legittimità del recesso ad nutum e contesta la sussistenza del danno, non provato nell’an e nel quantum.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità. L’Arbitro non può emettere pronunce costitutive né imporre prestazioni di facere infungibile, come la prosecuzione forzata di un conto corrente, perché tali prestazioni presuppongono un margine di valutazione discrezionale insuscettibile di esecuzione coattiva in forma specifica. Tuttavia, in un’ottica di favor per il cliente, la domanda viene riqualificata come richiesta di mero accertamento della legittimità del recesso e dell’eventuale responsabilità risarcitoria. Il ricorso è quindi ammissibile in questi limiti e inammissibile nella parte in cui pretende la riattivazione dei rapporti.

Nel merito, il Collegio richiama l’art. 1855 c.c., che consente il recesso dal conto corrente a tempo indeterminato con preavviso, e l’art. 126-septies, comma 2, TUB, che ammette il recesso dal contratto quadro ove pattuito, con preavviso di almeno due mesi. La banca può dunque recedere ad nutum, purché rispetti un termine di preavviso congruo e i principi di correttezza e buona fede, non assumendo il recesso connotati arbitrari o imprevedibili.

I contratti non sono stati prodotti dall’intermediario, ma la ricorrente non contesta l’esistenza né la validità della clausola di recesso, limitandosi a censurare la genericità della causale. La formula “irregolare movimentazione” è insoddisfacente sul piano della trasparenza, ma non rende di per sé illegittimo il recesso, in assenza di allegazioni sul suo carattere pretestuoso o discriminatorio.

Il Collegio valorizza poi un dato di fatto: i conti sono rimasti operativi fino al 07.10.2025 e al 26.09.2025, ben oltre il termine indicato nelle raccomandate. Ciò ha consentito alla cliente di proseguire l’ordinaria operatività e di aprire un nuovo conto presso altro intermediario. Tale condotta integra un preavviso di fatto, anche più ampio di quello comunicato, che ha realizzato la funzione di protezione dell’affidamento del cliente. Il Collegio richiama sul punto un proprio precedente relativo a fattispecie analoga e al medesimo intermediario (Coll. Bari n. 527/26).

Il recesso è pertanto ritenuto non arbitrario e la domanda è rigettata, restando assorbita quella risarcitoria, peraltro non provata. Il ricorso non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 126-septies TUB

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