Frode informatica su bonifico, onere probatorio del PSP e concorso di colpa dell’utente (ABF Collegio di Napoli n. 178 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di disconoscimento di un’operazione di pagamento, incombe sul prestatore di servizi di pagamento l’onere di provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze di malfunzionamenti, ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 11/2010. Il medesimo prestatore deve altresì dimostrare la colpa grave dell’utente, che può desumersi anche per presunzioni gravi, precise e concordanti ex art. 2729 c.c. Il dovere di protezione dell’utente impone all’intermediario di attivare il servizio di sms alert o assimilabile, salvo esplicito rifiuto del cliente. La mancata attivazione del presidio integra un profilo di responsabilità dell’intermediario e può fondare un concorso di colpe con la condotta dell’utente.
Il Fatto
I ricorrenti, titolari di un conto corrente presso una filiale dell’intermediario, hanno disconosciuto un bonifico estero di € 21.004,00, oltre € 13,20 di commissione, eseguito in data 16.01.2025, in piena notte, con l’app di home banking installata sull’utenza mobile. Hanno dedotto di non avere autorizzato l’operazione e di non conoscere il beneficiario, precisando di essersi accorti della frode solo il 28.01.2025, allorché, nel prelevare presso uno sportello ATM, era richiesto un estratto di conto.
Contattato il servizio clienti, la banca bloccava il conto; il 29.01.2025 veniva presentata denuncia penale, trasmessa con richiesta di rimborso. L’intermediario resisteva, eccependo la genericità della denuncia e la conformità del sistema di sicurezza alla strong customer authentication. Il ricorso è stato parzialmente accolto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile: l’art. 10, commi 1 e 2, d.lgs. n. 11/2010, la disciplina della SCA di cui agli artt. 97 e 98 della PSD2 e al Regolamento Delegato UE 2018/389. Richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 22745 del 10 ottobre 2019, si afferma che l’onere probatorio del PSP riguarda ambedue i profili, autenticazione ed esecuzione, nonché la colpa grave dell’utilizzatore, da considerarsi necessari e complementari. La produzione documentale sull’autenticazione non esaurisce di per sé l’onere: occorre indicare elementi di fatto sulle modalità esecutive dell’operazione.
Nel caso concreto il primo profilo è compiutamente assolto. Dalle evidenze informatiche emerge che l’operazione è stata eseguita con autenticazione a due fattori, con inserimento dei dati del bonifico in App su device certificato e conferma tramite PIN e OTP generato da Mobile Token. Il bonifico risulta autorizzato dal device già associato al profilo del ricorrente, utilizzato in precedenza per attività mai disconosciute. Le evidenze, non contestate in maniera circostanziata, sono poste a fondamento della decisione ai sensi dell’art. 115 c.p.c.
Tuttavia l’intermediario non ha dedotto né comprovato l’esistenza e l’attivazione di un sms alert. Il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 24366/2019: fra i doveri di protezione rientra l’onere di fornire il servizio di alert, da cui l’intermediario è esonerato solo dimostrando l’esplicito rifiuto dell’utente. L’attivazione del servizio avrebbe potuto richiamare l’attenzione dei ricorrenti sull’uso non autorizzato e consentire un’eventuale revoca dell’ordine. L’inerzia è tanto più grave considerando l’importo rilevante rispetto ai movimenti abituali del conto. Manca inoltre prova di un tentativo di recupero.
Per altro verso, la ricostruzione approssimativa della denuncia, priva di ragguagli sulle modalità di sottrazione delle credenziali di cui i ricorrenti erano unici custodi, genera dubbi sulla loro correttezza: non risulta indicato alcun atto diretto a verificare l’origine dei malfunzionamenti del telefono, pur essendo consapevoli del rischio di intrusioni. Sussistono pertanto concorrenti responsabilità: il Collegio riconosce un terzo del richiesto, pari a € 6.301,00, oltre interessi legali dal reclamo.
Non ha fondamento la domanda per danni non patrimoniali, escluso il danno in re ipsa e non applicabile la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., norma eccezionale di interpretazione restrittiva. Quanto alle spese di assistenza legale, richiamata la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580 del 2025, il Collegio le esclude per il palese concorso di colpe e perché la difesa tecnica non era necessaria.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 2729 c.c. – Presunzioni semplici
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove