Deleghe modifica limiti carta prepagata e responsabilità banca (ABF Collegio di Roma n. 2864 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto tra banca e correntista, pur ispirato a correttezza e buona fede, non impone all’intermediario di vigilare sull’esercizio dell’altrui autonomia contrattuale né di sindacare la validità o l’opportunità della delega conferita dal titolare a un terzo. In presenza di formali poteri operativi in capo al delegato, la banca non è tenuta a indagare la natura e i motivi dell’atto sottostante, salvo l’obbligo di segnalare le anomalie eclatanti. La variazione dei limiti operativi della carta richiesta in agenzia da un delegato munito di documenti non integra di per sé violazione contrattuale, non ricavandosi dal contratto un divieto di utilizzo delle deleghe. L’eccezione di litispendenza penale non è accoglibile quando manchi la prova dell’avvenuta instaurazione del procedimento.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una carta prepagata con limiti giornalieri e mensili di € 1.500,00, riferisce di essere rimasta vittima di una truffa. Contattata tramite messaggistica da sedicenti datori di lavoro, veniva indotta a disporre dieci bonifici istantanei per complessivi € 12.304,00, quattro dei quali il 17.1.2025 e sei il 20.1.2025.
Il giorno dell’ultimo gruppo di operazioni i limiti della carta venivano elevati a € 25.000,00 su richiesta presentata in agenzia dal fidanzato della ricorrente, munito di delega. La ricorrente contesta la validità della delega e imputa alla banca l’illegittimo innalzamento dei massimali, chiedendo il risarcimento di € 10.804,00, pari alla differenza tra l’importo complessivo dei bonifici e il limite originario, oltre alle spese legali.
La motivazione del Collegio
L’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso per litispendenza, richiamando la connessione impropria tra gli addebiti alla banca e i fatti oggetto di denuncia-querela. Il Collegio richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 3961/2012, che esclude l’ammissibilità del ricorso in tutti i casi di connessione impropria. Osserva però che la pendenza dell’azione penale presuppone un procedimento ritualmente instaurato, non essendo sufficiente la mera denuncia, come affermato dalle decisioni dei Collegi di Bologna n. 13794/2022 e di Bari n. 8888 del 7.6.2022. Nel caso concreto nessuna delle parti fornisce informazioni sullo stato del procedimento penale o su un’eventuale archiviazione, sicché l’eccezione non è accoglibile.
Nel merito, il Collegio rileva che la sottoscrizione apposta sulla delega non presenta evidenti difformità ictu oculi rispetto a quella abituale della ricorrente. La clausola contrattuale invocata prevede che i limiti operativi possano essere modificati «esclusivamente in Agenzia, sottoscrivendo l’apposita modulistica», ma non vieta l’utilizzo di deleghe. Un simile divieto non si ricava dalla formulazione della clausola ed è anzi in controtendenza rispetto alla prassi dei rapporti bancari.
Le operazioni sono state disposte dalla ricorrente stessa e dunque non possono ritenersi non autorizzate ai sensi del d.lgs. n. 11/2010. Il Collegio richiama quindi il principio secondo cui non rientra tra i doveri contrattuali dell’intermediario quello di vigilare sull’esercizio dell’altrui autonomia contrattuale né di impedire che il delegato non si faccia carico dell’interesse del correntista, come affermato dal Collegio di Torino n. 13222/2023. Tale vigilanza assegnerebbe alla banca una funzione regolativa dei rapporti privati.
Richiamando il Collegio di Roma n. 3447/2022 e la decisione n. 7309/2016, il Collegio ribadisce che in presenza di formali poteri operativi del delegato la banca non deve indagare la natura e i motivi dell’atto sottostante, residuando solo un dovere di segnalare le anomalie eclatanti. Quanto alle spese legali, la domanda è generica e priva di indicazione dell’importo e di prova sulla necessità del ministero consulenziale, non rinvenendosi i presupposti della liquidazione secondo i criteri del Collegio di coordinamento n. 4580/2025. Il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
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