Onere di prova e non risarcibilità del disagio da ritardo nell’accredito dell’assegno (ABF Collegio di Bologna n. 126 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prova del danno da inadempimento bancario, spetta al cliente che invoca il risarcimento del danno patrimoniale dimostrarne la sussistenza e l’entità. Il danno non patrimoniale non è in re ipsa e va provato anche mediante presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza: è ammessa la liquidazione equitativa, ma il ricorrente deve comunque indicare al Collegio idonei elementi di valutazione. Non è risarcibile il danno da perdita di tempo, riconducibile ai c.d. danni futili, né il generico disagio lamentato per il ritardo nell’accredito di una somma di denaro.
Il Fatto
Il ricorrente consegnava a mano al proprio consulente finanziario un assegno circolare di € 5.000, con l’intesa che sarebbe stato inviato per corriere alla banca. Il titolo non arrivava a destinazione: dopo la presa in carico della busta da parte del centro operativo, la somma non risultava accreditata. L’esponente proponeva denuncia per smarrimento e chiedeva il blocco dell’assegno; solo in seguito, dopo varie richieste, la somma veniva riaccreditata sul conto.
Poiché la somma costituiva un regalo dei nonni e, se accreditata in tempi utili, avrebbe potuto essere investita, il ricorrente chiedeva il rimborso anche per il disagio causato. Esperito senza esito il reclamo, si rivolgeva all’Arbitro. L’intermediario eccepiva la genericità della domanda e l’assenza di alcun danno, essendo la somma correttamente accreditata, e concludeva per il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il thema decidendum è la risarcibilità in via equitativa del danno causato dal mancato tempestivo accredito di una somma di denaro. Il ricorrente individua tale danno nel disagio e nella mancata opportunità di reinvestimento delle somme.
Il Collegio richiama il Collegio di Coordinamento (dec. 1642/2019), secondo cui spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale, la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare, nonché del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è in re ipsa ma deve essere provata anche ricorrendo a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza. In tal caso è possibile la liquidazione equitativa, ma resta onere della parte indicare idonei elementi di valutazione.
Il Collegio osserva inoltre che è orientamento consolidato la non risarcibilità del danno da perdita di tempo, annoverato tra i danni futili, come nel caso di specie (Coll. Napoli, dec. 1672/2020; Coll. Bologna, dec. 10802/2024).
Applicando tali principi, il Collegio rileva da un lato che il ricorrente non ha dimostrato che nel periodo, invero non lungo, di indisponibilità della somma avrebbe potuto impiegarla in investimenti redditizi; dall’altro che il danno da perdita di tempo o da generico disagio non è risarcibile. Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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