Segnalazione in CAI illegittima per difetto di prova del preavviso (ABF Collegio di Roma n. 2865 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione del nominativo del cliente nella Centrale di Allarme Interbancaria è illegittima quando l’intermediario non dimostra di avergli comunicato l’imminente iscrizione e la possibilità di evitarla versando quanto dovuto nei termini di legge. L’onere di tale prova grava sull’intermediario, che dispone dei propri registri informatici, dei dati telefonici e delle raccomandate spedite. L’accertamento dell’illegittimità della segnalazione non comporta però automaticamente il riconoscimento del risarcimento del danno: secondo l’art. 2697, primo comma, cod. civ., spetta al ricorrente provare l’esistenza e la consistenza del pregiudizio. In mancanza di elementi specifici di prova, la domanda risarcitoria va respinta, non avendo il risarcimento finalità punitive.
Il Fatto
Una società ricorrente lamenta l’illegittima esecuzione di una segnalazione nella Centrale di Allarme Interbancaria, poi cancellata, e ne chiede il risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti. Espone che tra novembre e dicembre 2023 l’account Facebook aziendale ha subito un accesso abusivo e che una delle due carte di credito aziendali è stata utilizzata indebitamente. L’intermediario ha bloccato entrambe le carte e ha incaricato una società di recupero crediti; la somma contestata è stata riaccreditata, e vi è stata una quietanza liberatoria del 2 maggio 2024.
La ricorrente contesta che, nonostante l’adempimento, l’intermediario abbia proceduto alla segnalazione in CAI, cancellata solo dopo un reclamo, con comunicazione ricevuta il 4 febbraio 2025. Assume che la permanenza del nominativo negli archivi per oltre un anno abbia indotto altri istituti a valutare negativamente il merito creditizio. L’intermediario si difende sostenendo la legittimità della revoca delle carte per gli inadempimenti dal febbraio 2024 e di aver inviato il preavviso con raccomandata non ritirata per compiuta giacenza.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la vicenda e ne individua il nucleo nell’illegittimità delle segnalazioni in CAI derivanti dai mancati pagamenti degli estratti conto delle carte di credito a partire dal febbraio 2024. Le segnalazioni sono state ritenute legittime dall’intermediario ma comunque cancellate a seguito del reclamo del febbraio 2025, insieme a quelle operate nei sistemi di informazione creditizia: circostanza non contestata.
Il punto decisivo riguarda il preavviso. L’intermediario deduce di aver tenuto una condotta procedimentalmente ineccepibile, avendo comunicato alla ricorrente l’imminente iscrizione in CAI e la facoltà di evitarla mediante il pagamento nei termini di legge. Tale deduzione, osserva il Collegio, è però priva di prova: non risulta documentato né il contatto telefonico con il servizio crediti né la spedizione e il contenuto della raccomandata restituita per compiuta giacenza. L’intermediario aveva piena disponibilità dei propri registri informatici e telefonici e delle raccomandate spedite, e dunque ogni mezzo per fornire la dimostrazione.
Ne consegue l’accertamento dell’illegittimità del comportamento dell’intermediario, che non ha assolto all’onere probatorio sulla comunicazione preventiva. Su questo punto il ricorso trova accoglimento.
La domanda risarcitoria non merita invece accoglimento. Il Collegio rileva la completa mancanza di prove a supporto dell’esistenza di un qualsiasi pregiudizio patito in conseguenza dei fatti dedotti, e quindi l’assenza di appigli per valutare un effettivo danno. Richiamando i propri orientamenti, il Collegio ricorda l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità: il diritto al risarcimento non ha caratteristiche e finalità punitive, restando estranea al sistema l’idea della punizione del responsabile e indifferente la valutazione della sua condotta rispetto all’effettivo pregiudizio. In base alla regola dell’art. 2697, primo comma, cod. civ., grava sul ricorrente l’onere di provare l’esistenza e la consistenza del danno. Resta fermo che, dimostrata l’esistenza del danno ma risultando impossibile o eccessivamente difficile quantificarlo, esso potrà essere liquidato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.
Il Collegio accerta dunque l’illegittimità del comportamento dell’intermediario per non aver dato prova della comunicazione del preavviso e respinge nel resto. Dispone inoltre il versamento, da parte dell’intermediario, del contributo di euro 200,00 alle spese della procedura e del rimborso di euro 20,00 alla parte ricorrente.
Nota della Redazione
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