Estinzione anticipata: rimborso costi solo se collegati al credito, esclusa assicurazione salute (ABF Collegio di Torino n. 3084 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata del contratto di credito ai consumatori, il consumatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito. Il rimborso riguarda i costi del credito, non le spese per servizi facoltativi e non correlati al finanziamento. Il premio di una polizza salute acquistata occasionalmente in concomitanza con l’accensione del prestito non è soggetto a riduzione proporzionale: la copertura sopravvive all’estinzione, salvo esercizio del diritto di recesso contrattualmente previsto. Il criterio contrattuale di rimborso del premio assicurativo è legittimo purché chiarito al cliente ex ante; in caso contrario si applica il criterio pro rata temporis.

Il Fatto

Il ricorrente, dopo il reclamo del 27 maggio 2025 riscontrato negativamente dall’intermediario, adisce l’Arbitro con atto del 22 ottobre 2025. Espone di aver stipulato un prestito personale con consolidamento il 25 febbraio 2025, per un importo totale del credito di € 8.290,00 da rimborsarsi in 84 rate, e di averlo estinto anticipatamente il 9 maggio 2025, dopo il pagamento delle prime due rate. Chiede quindi il rimborso complessivo di € 380,71 al netto di quanto già restituitogli, oltre interessi dal reclamo.

L’intermediario, nelle controdeduzioni del 1° dicembre 2025, rileva che in sede di conteggio estintivo è stata detratta la quota non goduta dell’assicurazione facoltativa per € 396,97, mentre per la copertura delle spese sanitarie non è previsto alcun rimborso, trattandosi di servizio facoltativo e non collegato al credito. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dal principio consolidato secondo cui il diritto al rimborso delle spese versate anticipatamente riguarda sia i costi up-front sia i costi recurring. Per il contratto del caso di specie, risalente al 2025, la disciplina applicabile è quella del credito ai consumatori come novellata dal d.l. n. 73/2021, convertito con l. n. 106/2021, e da ultimo modificata dal d.l. n. 104/2023, convertito con l. n. 136/2023. La norma richiamata prevede che il consumatore possa rimborsare anticipatamente l’importo dovuto e che in tal caso abbia diritto alla riduzione proporzionale di interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte, secondo il criterio indicato in contratto o, in mancanza, secondo il costo ammortizzato.

Nel caso concreto il Collegio rileva che, in sede di conteggio estintivo, sono stati rimborsati per intero gli oneri sopportati al momento dell’accensione del finanziamento, secondo i criteri applicabili, e in particolare l’assicurazione del credito. Il modulo di adesione alla polizza collettiva riporta gli stessi codici presenti sui fascicoli informativi, dei quali il ricorrente ha preso visione. Secondo gli orientamenti condivisi dei Collegi, il criterio contrattuale di rimborso può considerarsi conosciuto ex ante dal cliente quando il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e il codice corrisponda a quello della proposta, ovvero quando il fascicolo sia coerente sotto il profilo temporale con la proposta, anche in assenza di richiamo al codice.

Il Collegio richiama la decisione del Collegio coordinamento n. 13169/2024: la valutazione di conformità a legge del criterio di rimborso del premio assicurativo esula dalla competenza dell’Arbitro, con la conseguenza che il criterio contrattuale è legittimo purché chiarito ex ante al cliente; altrimenti il rimborso avviene secondo il pro rata temporis. Nel caso di specie, sebbene la clausola contrattuale preveda il costo ammortizzato, l’importo restituito a titolo di oneri assicurativi non maturati risulta calcolato applicando il criterio, più favorevole, del pro rata temporis.

Il contenzioso si concentra allora sulle spese ulteriori relative all’assicurazione salute. Il Collegio ritiene che si tratti di una garanzia non correlata al credito, acquistata solo occasionalmente in concomitanza con l’accensione del prestito. All’estinzione la relativa polizza sopravvive, non essendo stato in alcun modo esercitato il diritto di recesso contrattualmente previsto. Per queste ragioni il Collegio non accoglie il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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