Polizza vita e premio aggiuntivo stornato (ABF Collegio di Torino n. 3085 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di polizza vita, la contestazione relativa alla validità e alla contabilizzazione di un versamento di premio aggiuntivo investe il rapporto assicurativo e va rivolta alla compagnia assicurativa, unico soggetto tenuto a verificare il perfezionamento del contratto secondo le condizioni di polizza. La banca che ha collocato il prodotto e ha eseguito l’addebito in conto in conformità al mandato ricevuto è priva di legittimazione passiva. L’identità di gruppo tra intermediario e compagnia non trasferisce alla banca la titolarità del rapporto assicurativo. Il ricorso proposto dal beneficiario nei confronti del solo intermediario è pertanto inammissibile per difetto di legittimazione passiva.

Il Fatto

La ricorrente è beneficiaria di una polizza vita stipulata nel dicembre 2016 da una conoscente, cliente del medesimo intermediario, per un capitale originario di € 50.000,00. Nell’ultimo periodo la contraente, gravemente ammalata, decide di destinare alla ricorrente ulteriori € 100.000,00 e in data 7 giugno 2025 dispone un versamento aggiuntivo di pari importo, con addebito sul proprio conto corrente. Due giorni dopo la contraente muore, senza eredi legittimi o legittimari.

Nel luglio 2025 la beneficiaria, divenuta maggiorenne, chiede i conteggi per il riscatto e apprende che il premio aggiuntivo è stato stornato, perché la data valuta del versamento sarebbe stata successiva al decesso. Chiede quindi il ripristino del premio, sostenendo che il tutto dipenda da mere tempistiche tecniche interne alla banca, appartenente al medesimo gruppo della compagnia. L’intermediario eccepisce l’incompetenza per materia dell’ABF e il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando di avere agito solo come collocatore.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ritiene pacifici i fatti e si concentra sulle eccezioni preliminari. L’intermediario ha dedotto, da un lato, la carenza di legittimazione passiva e, dall’altro, l’incompetenza per materia dell’Arbitro, sul rilievo che decidere avrebbe comportato uno scrutinio delle condizioni del contratto assicurativo in merito alla validità dei versamenti.

L’eccezione di legittimazione passiva è accolta. Il Collegio osserva che l’unico soggetto nei cui confronti la ricorrente, quale beneficiaria della polizza, avrebbe potuto muovere le doglianze per la non corretta contabilizzazione del versamento operato ai fini dell’integrazione del capitale assicurato era la compagnia assicurativa. Non certo l’intermediario resistente.

La banca, infatti, ha correttamente dato seguito al mandato conferitogli, addebitando il conto corrente della contraente in conformità a quanto previsto dalle disposizioni contrattuali che disciplinano il rapporto tra banca e cliente. Il thema decidendum attiene dunque al perfezionamento del contratto di assicurazione e alle sue condizioni, terreno estraneo al perimetro del rapporto bancario.

Il richiamo della ricorrente all’identità di gruppo tra intermediario e compagnia non sposta il ragionamento: si tratta di soggetti distinti, e la circostanza che la banca abbia eseguito l’addebito non la rende titolare del rapporto assicurativo né responsabile della sua gestione. La doglianza sulla validità del premio aggiuntivo resta rivolta, in via esclusiva, alla compagnia emittente.

Su questa base il Collegio non accoglie il ricorso, assorbendo ogni ulteriore profilo, compresa la questione di merito relativa alla data valuta e al perfezionamento del contratto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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