Truffa telefonica: irrilevante difformità IBAN-beneficiario prima del 9 ottobre 2025 (ABF Collegio di Torino n. 3083 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’operazione di pagamento disposta personalmente dal cliente presso lo sportello fisico dell’intermediario, con sottoscrizione del modulo e identificazione del disponente, è autorizzata e non ricade nel regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate previsto dalla PSD2, anche quando la volontà sia stata viziata da un raggiro. L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di verificare la corrispondenza tra IBAN e nominativo del beneficiario è introdotto dall’art. 5 quater del Regolamento UE n. 2012/260, come modificato dal Regolamento UE 2024/886, ma opera solo dal 9 ottobre 2025: prima di tale data non è configurabile alcuna responsabilità dell’intermediario per la mancata attivazione del servizio di verifica del beneficiario. Nel sistema SEPA l’IBAN costituisce l’unico identificativo vincolante per l’esecuzione del pagamento.

Il Fatto

Il ricorrente riceveva sul cellulare un SMS apparentemente riferibile a un intermediario terzo, che segnalava una richiesta di autorizzazione di pagamento di € 4.800,00 e invitava a contattare un numero in caso di disconoscimento. Seguiva una catena di telefonate: un sedicente operatore bancario, poi un soggetto qualificatosi come maresciallo dei Carabinieri addetto al contrasto delle frodi informatiche. Con la prospettazione di un intervento a tutela del conto, il truffatore convinceva la vittima a recarsi in filiale ed eseguire un bonifico urgente di € 24.900,00 con causale “giroconto personale” su un IBAN dettato telefonicamente.

La ricevuta indicava come beneficiario il ricorrente stesso, ma il conto corrispondente all’IBAN apparteneva a un terzo. Scoperta la truffa in serata, il cliente chiedeva il blocco del conto, sporgeva denuncia e presentava reclamo a entrambe le banche. Esperito senza esito il reclamo, adiva il Collegio di Torino chiedendo la restituzione delle somme, sostenendo la responsabilità dell’intermediario per non aver verificato la corrispondenza tra IBAN e intestatario.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce l’operazione come un unico bonifico SEPA di € 24.900,00 eseguito il 15 settembre 2025, con modulo compilato dall’addetto allo sportello su indicazioni del cliente e sottoscritto a mano da quest’ultimo. Il dato decisivo è che il ricorrente ha personalmente disposto l’operazione: si tratta di esecuzione “sotto dettatura” del frodatore, fattispecie che gli orientamenti condivisi dei Collegi ricondcono alle operazioni autorizzate, estranee al regime di responsabilità della PSD2.

Il Collegio affronta poi l’argomento centrale del ricorso, cioè il mancato controllo tra beneficiario indicato e intestatario effettivo dell’IBAN. Sul punto richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 162/2017 e la sentenza della Corte di giustizia UE del 21 marzo 2019, causa C-245/18, secondo cui nel sistema SEPA l’IBAN è l’unico identificativo vincolante e i prestatori non sono tenuti a verificarne la congruità con il nominativo. Lo stesso orientamento della giurisprudenza di legittimità non ha mutato il quadro.

Quanto al Regolamento UE 2024/886, il Collegio ne esclude l’applicabilità ratione temporis. L’obbligo di verifica del beneficiario introdotto nell’art. 5 quater del Regolamento UE n. 2012/260 ha come termine di conformità il 9 ottobre 2025, espressamente fissato dal comma 9 della norma. I fatti risalgono al 15 settembre 2025 e quindi a una data anteriore: non è ipotizzabile una responsabilità del prestatore per la mancata implementazione del servizio prima di quel termine.

Caduta la censura principale, il Collegio esclude anche gli ulteriori profili prospettati. Non sussistono gli estremi per l’applicazione della disciplina delle operazioni non autorizzate, né elementi idonei a fondare una responsabilità concorrente dell’intermediario ai sensi dell’art. 1227 c.c. Il ricorso viene pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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