Rinuncia al mandato e decorrenza del termine per impugnare (Cass. civ. Sez. I n. 5845 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al mandato da parte del difensore, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione della sentenza notificata nel domicilio originariamente eletto, deve risultare da prova documentale certa e non può essere desunta da semplici indizi o da presunzioni. La rinuncia al mandato può ricavarsi da atti che dimostrino l’abbandono delle funzioni da parte del procuratore, in coincidenza con l’assunzione delle stesse da parte di altro procuratore, ma la relativa valutazione è rimessa al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata. Il giudice del rinvio non può sottrarsi all’accertamento demandatogli dalla Cassazione ritenendolo precluso dal giudicato, quando il giudice di legittimità ha lasciato aperta la verifica di ulteriori elementi processuali. Il ricorso che censuri tale omissione è inammissibile quando il vizio motivazionale prospettato sia smentito dalla lettura degli atti.
Il Fatto
Un investitore propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, decidendo a seguito di un precedente annullamento, ha dichiarato inammissibile il suo appello per tardività e lo ha condannato alla restituzione in favore della banca di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di appello cassata, oltre interessi.
La vicenda origina da domande di nullità, annullamento o risoluzione per grave inadempimento della banca, relative a due operazioni di investimento in obbligazioni. Respinte le domande in primo grado, la banca era stata condannata in appello al pagamento di una somma in favore dell’investitore. La Cassazione aveva cassato tale decisione accogliendo il motivo sulla ritenuta tempestività dell’appello. Il giudice del rinvio ha quindi accertato la tardività dell’impugnazione, ritenendo che la notifica della sentenza di primo grado presso il primo difensore fosse idonea a far decorrere il termine, per l’assenza di prova della sua rinuncia al mandato.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 163, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di fatti decisivi, dolendosi del fatto che la Corte di appello avrebbe escluso la prova della rinuncia del primo difensore senza procedere all’accertamento demandatole dal giudice di legittimità con l’ordinanza di rinvio.
Il ricorrente richiama quali indizi univoci l’intestazione del fascicolo d’ufficio con l’interlineazione del nome del nuovo difensore, la nota di deposito di costituzione del nuovo difensore, l’indicazione del solo nuovo difensore nell’atto di citazione testi e le risultanze del cronologico del processo telematico.
La Corte dichiara il motivo inammissibile. Richiama la propria precedente ordinanza n. 17291 del 27 giugno 2019, con cui, in accoglimento del ricorso della banca, era stata cassata la prima sentenza di appello nella parte in cui riteneva che la notifica presso il domicilio originariamente eletto non fosse idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione per effetto della rinuncia del difensore.
In quella sede la Corte aveva rilevato che, in base all’atto di nomina del nuovo difensore depositato nell’ottobre 2009, il professionista era stato officiato congiuntamente e disgiuntamente al già nominato difensore, e che il conferimento in via esclusiva dei poteri difensivi non poteva desumersi da una pregressa rinuncia, non risultando che l’atto di rinuncia fosse stato prodotto in prime cure o con l’atto di appello.
Dopo aver rammentato che la rinuncia può ricavarsi da atti che dimostrino l’abbandono delle funzioni in coincidenza con l’assunzione delle stesse da parte di altro procuratore, la Corte aveva rinviato la causa al giudice di merito demandandogli di verificare se la rinuncia potesse ricavarsi da altri elementi processuali, precisando che non bastava la sola assenza del difensore dalle udienze.
Orbene, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata, nel ritenere precluso l’accertamento sul deposito dell’atto di rinuncia, avrebbe omesso l’accertamento richiesto. L’assunto è privo di pregio: con la censurata statuizione la Corte di appello si è limitata ad affermare che non vi era prova del deposito di un atto di rinuncia formale, il che corrisponde a quanto accertato dalla Cassazione all’esito dell’esame degli atti del giudizio di merito. Quanto al prospettato vizio motivazionale, le circostanze fattuali asseritamente omesse sono state in realtà prese in esame e ritenute, secondo una valutazione rimessa al giudice del merito, non idonee a dimostrare la dedotta rinuncia al mandato. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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