Annullamento parziale del permesso di costruire e qualificazione dell’intervento edilizio (Cons. Stato n. 6496 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di impugnazione del permesso di costruire, la domanda di annullamento va individuata in base all’effettivo contenuto del ricorso e dei motivi aggiunti: il giudice amministrativo pronuncia l’annullamento parziale del titolo limitatamente alle opere contestate e non può estenderlo alle parti non impugnate, incorrendo altrimenti in ultrapetizione. La qualificazione dell’intervento come nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, lett. e), d.P.R. n. 380 del 2001, con incremento volumetrico oltre il 23% rispetto al fabbricato preesistente, integra un vizio autonomo del titolo, non superabile dalla prospettata riduzione volumetrica. L’ammissione, da parte dell’appellante, della necessità di una variante per ricondurre il progetto a legittimità ha natura confessoria e determina l’assorbimento delle censure restanti. È inammissibile, per difetto di interesse, l’appello incidentale che contesti un capo logicamente subordinato alla riforma di un altro capo non riformato.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile presenta al Comune istanza di permesso di costruire per l’ampliamento di una civile abitazione con un vano pluriuso, un pergolato e una piscina. Una comproprietaria di un fondo confinante, dopo aver ceduto una porzione del proprio terreno, impugna il titolo abilitativo deducendo la violazione delle NTA del PRG: il lotto intercluso sarebbe destinato a verde e non consentirebbe una nuova costruzione, né l’intervento potrebbe qualificarsi come ampliamento; si contestano inoltre le distanze minime. Con motivi aggiunti la ricorrente precisa le censure sul vano pluriuso, la cui volumetria supera il 23% del volume del fabbricato esistente.

Il TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, accoglie il ricorso e annulla integralmente il permesso di costruire. Il proprietario appella, deducendo ultrapetizione, erroneo rigetto dell’eccezione di acquiescenza, errata interpretazione delle norme sulle distanze e impossibilità di proporre una modesta variante. La comproprietaria propone appello incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie parzialmente l’appello principale. Dall’esame del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti emerge che la domanda di annullamento era limitata all’impugnazione parziale del titolo, con esclusivo riguardo al vano pluriuso e alla sua qualificazione come nuova costruzione. La realizzazione della piscina non era oggetto di contestazione: ne consegue l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha disposto l’annullamento integrale anziché parziale.

Nel resto l’appello è respinto. La Corte esclude l’acquiescenza sotto il profilo oggettivo, perché la scrittura privata richiama solo i lavori relativi alla piscina e alla recinzione, e sotto il profilo soggettivo, perché la scrittura è sottoscritta da un terzo e non dalla comproprietaria. Assume carattere dirimente l’ammissione implicita, da parte dell’appellante, della violazione relativa all’incremento volumetrico: la stessa appellante lamenta che la sentenza in forma semplificata le ha impedito di proporre una variante per ricondurre il progetto a legittimità. A tale affermazione si riconosce natura confessoria, con conseguente assorbimento delle restanti censure.

Quanto all’appello incidentale, l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale è infondata: l’implicito riconoscimento della violazione edilizia comporta l’assorbimento delle censure, non l’inammissibilità dell’intera impugnazione, essendo fondato il primo motivo. Nel merito, difetta l’interesse dell’appellante incidentale a contestare il capo che ha escluso la qualificazione come nuova costruzione: si tratta di censura logicamente subordinata alla riforma di un capo che non è stato riformato.

In riforma della sentenza, il permesso di costruire viene annullato parzialmente limitatamente alla realizzazione del vano pluriuso e accessori; l’appello incidentale è respinto e le spese sono compensate per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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