Carenza di interesse sopravvenuta e sanatoria edilizia dopo l’ordine di demolizione (TAR Sicilia n. 2039 del 27.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso un’ordinanza di demolizione di opere abusive diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, sopravvenga una situazione di fatto e di diritto del tutto nuova, tale da escludere qualsiasi utilità residua della pronuncia di merito. Tale situazione si realizza sia mediante la spontanea esecuzione dell’ordine demolitorio, sia mediante il rilascio del permesso di costruire in sanatoria per le opere residue. L’assenza di un interesse attuale alla decisione non impedisce al giudice di pronunciarsi sulla soccombenza virtuale ai fini delle spese. L’istanza di accertamento di conformità presentata dopo la notifica dell’ordinanza impugnata costituisce ammissione del carattere abusivo delle opere e della necessità dell’apposito titolo edilizio, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario e usufruttuario di alcuni terreni e immobili in area sottoposta a vincolo paesaggistico, ha impugnato l’ordinanza n. 78 del 12.08.2024 con cui il Comune di Letojanni, all’esito di un accertamento tecnico, ha ordinato la demolizione di opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi. Il provvedimento contestava la presenza di un corpo di fabbrica seminterrato, muri in cemento armato, strutture con tubolari e coperture in lamiera, nonché un muro di contenimento, tutti privi di titolo abilitativo, di autorizzazione sismica e di parere della Soprintendenza.
Il ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e del difetto di istruttoria: solo parte della particella ricadrebbe in zona vincolata; le opere sarebbero coperte da parere tecnico preventivo del Genio Civile. Nel corso del giudizio ha documentato la demolizione spontanea di alcune opere e, in data successiva, ha prodotto il permesso di costruire in sanatoria n. 6/2025 rilasciato dal Comune per le opere residue.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, per alcune opere, è intervenuta la spontanea esecuzione dell’ordine di demolizione; per le restanti si è verificato il rilascio del permesso di costruire in sanatoria. La fattispecie concreta risulta quindi radicalmente mutata rispetto al momento della proposizione dell’impugnazione.
Il giudice amministrativo ha qualificato tale scenario come idoneo a escludere qualsiasi utilità residua della pronuncia di merito, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. A sostegno richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 1028 del 2023 e TAR Venezia n. 682 del 2023.
Sulla soccombenza virtuale, richiesta dal Comune, il Collegio osserva che l’istanza di accertamento di conformità presentata dal ricorrente dopo la notifica dell’ordinanza impugnata integra ammissione del carattere abusivo delle opere e della necessità di un apposito titolo edilizio. Il richiamo è a TAR Catania n. 1476 del 2022 e TAR Catania n. 705 del 2023.
Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Comune in misura pari a € 1.000,00, oltre accessori di legge. Il Collegio dispone l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente ai sensi del d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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