Revocazione improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato n. 6543 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio: fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. A fronte di tale dichiarazione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in assenza di repliche o diverse richieste della controparte.

Il Fatto

La società ricorrente ha proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1174/2024, che aveva respinto il proprio appello contro il decreto ministeriale di giudizio negativo di compatibilità ambientale relativo a un progetto di impianto eolico. In sede rescindente la società ha dedotto l’errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 106 cod. proc. amm., sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente presupposto la natura vincolata dell’area interessata, in realtà qualificabile come agricola ai sensi della legge regionale Basilicata n. 54/2015. Le amministrazioni intimate hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, assumendo che la questione del vincolo costituisse punto controverso già deciso.

Nel corso del giudizio la ricorrente ha rappresentato di aver ottenuto il mantenimento della connessione per la ripresentazione di un nuovo progetto con fonte fotovoltaica e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione depositata dalla società ricorrente e ritiene che essa precluda ogni valutazione nel merito. Richiamando l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il Consiglio di Stato qualifica la fattispecie come improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

La decisione si fonda su un principio che il Collegio definisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa. Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più alcun interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire: può solo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.

Il percorso argomentativo chiarisce la portata del principio dispositivo nel processo amministrativo. In assenza di repliche o diverse richieste della controparte, la parte ricorrente conserva, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la piena disponibilità dell’azione. Da ciò deriva il potere di determinare la presa d’atto giudiziale della sopravvenuta carenza di interesse.

Il Collegio richiama a sostegno Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7598 del 2021 e Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4789 del 2021. Su questa base dichiara l’improcedibilità del ricorso per revocazione, senza esaminare l’eccezione di inammissibilità né le censure rescissorie riproposte.

La valutazione complessiva della fattispecie e dell’evoluzione processuale giustifica infine l’equa compensazione delle spese della fase di giudizio. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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