Termine decadenziale di 120 giorni per la domanda risarcitoria conseguente all’annullamento (Cons. Stato n. 9650 del 03.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di risarcimento per lesione di interessi legittimi proposta a seguito dell’annullamento del provvedimento lesivo è soggetta al termine di decadenza di 120 giorni decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, a norma dell’art. 30, comma 5, cod. proc. amm. Chi sceglie di impugnare preventivamente l’atto resta vincolato alle conseguenze di tale scelta, con la conseguenza che non può invocare il termine prescrizionale quinquennale proprio del generale illecito aquiliano. La disciplina codicistica mira a conferire stabilità alle decisioni amministrative entro termini ragionevoli e impedisce che l’amministrazione resti esposta, dopo l’annullamento giurisdizionale, a pretese risarcitorie per un quinquennio. Qualora la domanda non sia stata proposta nel giudizio di annullamento né nel termine decorrente dalla sentenza, né nel giudizio di ottemperanza, né nel termine decorrente dalla conoscenza di un successivo provvedimento lesivo, l’azione è irricevibile.

Il Fatto

Un generale in congedo dell’Arma dei Carabinieri agisce in primo grado per il risarcimento dei danni da perdita di chance e di danno patrimoniale e non patrimoniale. La promozione al grado apicale gli era stata riconosciuta solo ora per allora, in esecuzione di giudicato: se la competente Commissione avesse operato correttamente, avrebbe potuto assumere l’incarico di Vice Comandante Generale per un periodo del 2012 e ottenere la relativa speciale indennità pensionabile al termine del servizio effettivo.

Il TAR Lazio, Sez. Prima bis, dichiara irricevibile il ricorso, qualificando il fatto come illecito istantaneo ad effetti permanenti e rilevando la tardività dell’atto introduttivo. L’interessato appella, sostenendo la natura permanente dell’illecito e il decorso del termine solo dal passaggio in giudicato della decisione definitiva sulla vicenda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., che fissa il termine di decadenza di 120 giorni dal verificarsi del fatto o dalla conoscenza del provvedimento, e il successivo comma 5, che consente di proporre la domanda nel corso del giudizio di annullamento o entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. Aggiunge il richiamo all’art. 112, comma 3, cod. proc. amm., che ammette l’azione risarcitoria in unico grado dinanzi al giudice dell’ottemperanza nei casi di impossibilità, mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato.

Il Consiglio di Stato conferma la qualificazione dei fatti come illecito istantaneo ad effetti permanenti, escludendo l’illecito permanente e il conseguente decorso del termine dalla cessazione degli effetti. Il fattore causativo del danno si identifica nel primo provvedimento, cassato in sede giurisdizionale, e nel secondo provvedimento rinnovato, dichiarato nullo in ottemperanza. Rispetto a entrambi l’azione risarcitoria andava proposta nei termini decadenziali, oppure nel giudizio di ottemperanza: evenienze che non si sono verificate.

La Corte aderisce alla prospettiva mediana accolta dal codice, richiamando Cons. Stato, sez. Settima, n. 3082/2023: la previa impugnazione non è più presupposto processuale, ma chi vi ricorre resta soggetto alle conseguenze della propria scelta, compreso il ristretto termine decadenziale. Diversamente opinando, l’applicazione del termine dipenderebbe dalla volontà della parte e la previsione subirebbe un’inammissibile abrogazione tacita. Viene richiamata anche l’Adunanza Plenaria n. 8/2022, che ha qualificato l’art. 30, comma 5, cod. proc. amm. come deroga ai termini prescrizionali in funzione di certezza del rapporto giuridico amministrativo.

Il Collegio rileva, per completezza, che l’appellante aveva comunque indicato l’art. 30 cod. proc. amm. nell’intestazione del ricorso di primo grado. L’appello è pertanto infondato e viene respinto, con compensazione delle spese. La questione dell’inammissibilità del gravame per mancato deposito della sentenza impugnata ex art. 94 cod. proc. amm. resta assorbita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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