Sgombero ex art. 823 c.c. dell’alloggio del custode e indisponibilità del bene (TAR Campania n. 2680 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’immobile di proprietà dell’ente locale destinato ad alloggio di servizio del custode di un istituto scolastico è funzionalmente preposto a un pubblico servizio e appartiene al patrimonio indisponibile ai sensi dell’art. 826, ultimo comma, cod. civ.. La cessazione del rapporto di servizio e il godimento sine titolo legittimano l’amministrazione all’esercizio dell’autotutela esecutiva prevista dall’art. 823 cod. civ., non occorrendo il ricorso ai mezzi ordinari di difesa della proprietà e del possesso. La natura vincolata del potere esecutivo esclude l’utilità dell’apporto partecipativo dell’occupante, la cui posizione abusiva non potrebbe essere elisa dalla comunicazione di avvio del procedimento. La finalità di ripristino della legalità e di restituzione del cespite alla sua destinazione istituzionale integra motivazione sufficiente, senza necessità di comparazione con l’interesse dell’occupante.
Il Fatto
La Provincia di Caserta emette un’ordinanza di sgombero ai sensi dell’art. 823 cod. civ., notificata il 14 febbraio 2024, con cui dispone la liberazione dell’alloggio di servizio già destinato al custode dell’istituto tecnico economico statale di Aversa. L’immobile risulta occupato dal ricorrente dopo la cessazione del rapporto di servizio, in assenza di titolo.
Il ricorrente impugna l’atto davanti al TAR Campania, deducendo la violazione delle regole di partecipazione procedimentale per mancata comunicazione di avvio, il difetto di motivazione e l’insussistenza dei presupposti dell’autotutela, assumendo la natura di bene patrimoniale disponibile. La Provincia si costituisce e difende la legittimità del provvedimento. In sede cautelare la Sezione concede un termine di sessanta giorni per il rilascio dell’immobile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nella legittimità dell’esercizio del potere di autotutela esecutiva finalizzato alla riacquisizione dell’immobile provinciale occupato senza titolo, per restituirlo alla sua funzione propria di alloggio del custode scolastico. Il ricorso è dichiarato infondato.
Il primo motivo è respinto sul rilievo che la natura vincolata del potere esercitato rende inutiliter data la partecipazione procedimentale pretermessa: la posizione di occupante abusivo non potrebbe in alcun modo essere eliminata dall’apporto del privato. Sul punto il Collegio richiama la sentenza della Sezione n. 3397 del 27 maggio 2024.
Quanto agli altri motivi, il Tribunale ricostruisce il regime dei beni pubblici. Ai sensi dell’art. 826, ultimo comma, cod. civ., fanno parte del patrimonio indisponibile gli edifici destinati a sede di uffici pubblici e gli altri beni destinati a un pubblico servizio. L’alloggio del custode di un istituto scolastico assolve tale funzione, come già affermato dalla sentenza della Sezione n. 1567 del 10 marzo 2023.
Il Collegio richiama poi l’orientamento secondo cui la destinazione pubblicistica richiede un’espressa manifestazione di volontà dell’ente e l’effettiva utilizzazione del bene per il servizio, citando Cons. Stato n. 5934 del 2019, Sezioni Unite n. 6019 del 2016, Cons. Stato n. 513 del 2019 e Sezioni Unite n. 14685 del 2006. La destinazione impressa all’immobile riguarda l’intera struttura, non essendo ammessa una differenziazione delle singole parti in assenza di un formale atto di distrazione.
Accertata la natura indisponibile del bene e l’avvenuta cessazione del rapporto di servizio, il Collegio ritiene integrati i presupposti dell’art. 823 cod. civ. e congrua la motivazione, incentrata sul ripristino della legalità e sulla destinazione del cespite alle finalità istituzionali, senza necessità di comparazione con l’interesse dell’occupante, richiamando TAR Campania n. 4347 del 2014 e Cons. Stato n. 510 del 2008. Il preteso diritto all’abitazione non può coprire l’occupazione abusiva di immobili pubblici, non potendosi comprimere in permanenza il diritto proprietario dell’ente (Cass. n. 8603/2015). Il ricorso è respinto e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 823 c.c. – Condizione giuridica del demanio pubblico
- Art. 826 c.c. – Patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni