Interclusione del lotto e sanatoria edilizia: irrilevanti i profili non contestati (Cons. Stato n. 419 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’appello avverso il diniego di concessione edilizia in sanatoria fondato sul regime vincolistico paesaggistico e idrogeologico dell’area è inammissibile se non contiene una critica puntuale alle ragioni poste a base del rigetto e non prospetta la possibile compatibilità degli abusi con il vincolo. La doglianza che investe il parere comunale limitandosi ad allegarne la carenza motivazionale è infondata quando l’atto espone in modo chiaro le ragioni ostative alla sanatoria ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b), punto 2), L.R. Sardegna n. 4/2009. Il giudice non è tenuto a disporre la verificazione dello stato dei luoghi quando la questione decisiva è di carattere urbanistico e vincolistico e gli assunti di parte non ne scalfiscono l’accertamento. La mancata costituzione dell’amministrazione appellata giustifica la compensazione delle spese.

Il Fatto

I ricorrenti sono proprietari di un fondo nell’Isola di -OMISSIS-, sul quale nel tempo sono stati accertati molteplici interventi edilizi eseguiti senza titolo. Uno di essi è stato oggetto di condanna penale per il reato di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380/2001, con conseguente avviso di esecuzione coattiva dell’ordine di demolizione.

Per evitare il rilascio dell’immobile, l’interessata ha presentato al Comune un’istanza di parere preventivo per l’interclusione del fondo, in zona omogenea di espansione urbana, e in subordine per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria mediante piano di lottizzazione senza previo adeguamento del PUC al Piano paesaggistico regionale, ai sensi dell’art. 13 L.R. n. 4/2009. Il Comune ha espresso parere sfavorevole, rilevando che il fondo non è contiguo al centro urbano secondo le circolari regionali. La Regione ha precisato che spetta al Comune la verifica concreta dei requisiti di interclusione. Accertate poi ulteriori opere abusive, il Comune ha ingiunto la sospensione dei lavori e la loro demolizione, richiamando il parere negativo. Il TAR Sardegna ha respinto il ricorso, ritenendo dirimente che gli interventi ricadono su area sottoposta a vincolo paesaggistico, idrogeologico e ambientale.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello rilevando un difetto di impostazione delle censure. Con il primo motivo i ricorrenti sostengono che l’area sarebbe interclusa e che il TAR avrebbe omesso di pronunciarsi sul punto; con il secondo deducono carenza di istruttoria e chiedono una verificazione dello stato dei luoghi.

La Corte osserva che nessuno dei motivi muove una critica puntuale alle ragioni del rigetto di primo grado. Il TAR aveva fondato la decisione sul regime vincolistico vigente nell’area, sotto il duplice profilo paesaggistico e idrogeologico, rispetto al quale gli appellanti non prospettano nemmeno la possibile compatibilità degli abusi. Manca pertanto l’indicazione del profilo sotto cui la sentenza sarebbe errata.

Quanto ai provvedimenti impugnati, le censure restano circoscritte a pretese carenze motivazionali del parere comunale che non risultano ravvisabili. Il parere enuncia chiaramente le ragioni ostative alla sanatoria ai sensi della L.R. n. 4/2009: l’abitato consolidato è considerato quello ricadente nelle zone A e B e nelle aree di espansione con attività di trasformazione in corso a seguito di programmazione attuativa; l’area degli appellanti ne è significativamente distante e non contigua a siffatte zone di espansione.

Neppure su questo distinto profilo urbanistico, parimenti ostativo alla sanatoria, l’appello prospetta errori idonei a corroborare gli assunti dei ricorrenti. La richiesta istruttoria non può quindi supplire alla mancanza di contestazione del fondamento dell’accertamento compiuto dall’amministrazione. L’appello è respinto. Le spese sono compensate in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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