Revoca della gara per accorpamento dei servizi: motivazione e limiti del sindacato (TAR Lazio n. 666 del 25.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui la stazione appaltante ritira gli atti di una procedura di gara, fondandosi non su vizi di legittimità ma su una nuova valutazione dell’interesse pubblico e sull’opportunità di accorpare servizi in un’unica gara, va riqualificato come revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990, a prescindere dal nomen juris adottato dall’amministrazione. La revoca è legittima anche quando intervenga dopo la proposta di aggiudicazione ma prima della stipula del contratto, purché sorretta da un interesse pubblico individuato in concreto e da motivazione adeguata. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alla manifesta irragionevolezza, all’illogicità e al travisamento dei fatti. Le mere allegazioni comparative di importi, prive di riscontro probatorio sull’identità dei servizi, non dimostrano l’eccesso di potere.
Il Fatto
Il Comune di Latina indice una procedura aperta per l’affidamento biennale del servizio di custodia e cura degli animali vaganti presso il canile comunale. Un raggruppamento temporaneo presenta domanda e, all’esito della valutazione delle offerte, consegue il punteggio complessivo più alto, con proposta di aggiudicazione in suo favore.
Dopo una diffida della mandataria e un ricorso per silenzio inadempimento, il Comune avvia un procedimento di autotutela e, con determinazione di dicembre, annulla la gara. La motivazione richiama contraddittorietà tra gli atti di gara e, soprattutto, la nuova opportunità di accorpare il servizio di canile con quello di pronto soccorso veterinario in un’unica gara. La società impugna la determinazione e la nuova procedura, chiedendo anche il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale.
La Motivazione della Corte
Il collegio rileva in via preliminare un possibile profilo di inammissibilità per genericità dei motivi, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. d, c.p.a., ma ritiene comunque di esaminare il merito, respingendo il ricorso perché infondato.
Il passaggio centrale è la riqualificazione dell’atto. La determina, pur qualificata dall’amministrazione come annullamento d’ufficio, non individua veri vizi di legittimità degli atti di gara: si fonda sulla scarsa linearità degli atti e sulla riscontrata opportunità di accorpare i due servizi. Il giudice la qualifica quindi come revoca, richiamando i poteri di riqualificazione del nomen juris (Cons. St., VII, 21 agosto 2023, n. 7882), con applicazione dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990.
La revoca è esente da censure. Essa interviene quando la proposta di aggiudicazione è già formulata, ma prima dell’aggiudicazione definitiva e della stipula. Secondo l’orientamento consolidato, l’amministrazione può revocare in presenza di un interesse pubblico individuato in concreto, in attuazione dei principi dell’art. 97 Cost. (Cons. St., V, n. 833/2022; n. 5991/2022). Il potere non è subordinato a ipotesi tipiche, ma rimesso a valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile solo nei limiti dell’irragionevolezza o abnormità (Cons. St., V, n. 1138/2017; n. 4834/2015).
Nel caso concreto le ragioni di economicità ed efficienza dell’accorpamento sono ampiamente esplicitate e non affette da vizi macroscopici. Le cifre comparativamente prospettate dalla ricorrente non assumono rilievo, perché prive di riscontro sull’identità tra il servizio di pronto soccorso veterinario precedentemente affidato e quello inserito nella nuova gara. Gli elementi motivazionali integrano dunque le sopravvenienze di pubblico interesse richieste dalla norma.
Quanto alla domanda risarcitoria, la ricorrente vi ha rinunciato in corso di causa, riservandosi di riproporla separatamente. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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