Trasformazione del solaio in terrazzo e necessità del permesso di costruire (TAR Sicilia n. 1509 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La trasformazione di un solaio di copertura in terrazzo mediante demolizione della falda e creazione di un nuovo affaccio determina un incremento del carico urbanistico e modifica gli elementi tipologici e strutturali dell’organismo edilizio, rendendolo ontologicamente diverso da quello preesistente. L’intervento integra pertanto ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 e richiede il permesso di costruire, non essendo realizzabile mediante s.c.i.a. né comunicazione di inizio lavori. Qualora le opere abusive siano tra loro connesse e diano luogo a un intervento unitario, il ripristino dello stato dei luoghi deve riguardare tutte le opere accertate come abusive e non è ammissibile la doglianza sulla ipotetica regolarità di singole porzioni. L’ordine di demolizione è atto vincolato che non richiede comparazione con l’interesse privato, non essendo configurabile alcun affidamento alla conservazione della situazione abusiva.

Il Fatto

I ricorrenti impugnano l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Catania nel giugno 2022, relativa a un immobile del centro cittadino. A seguito di un verbale di sopralluogo della Polizia Giudiziaria, l’Amministrazione aveva contestato la realizzazione, senza titolo, di un foro nel solaio con scala a chiocciola, di due terrazze ricavate previa demolizione delle falde del tetto di copertura e di una ulteriore scala di collegamento.

I proprietari deducono l’illegittimità del provvedimento per difetto e contraddittorietà della motivazione, per la classificazione dell’area in zona C anziché in zona soggetta a vincolo paesaggistico, per la irrilevanza urbanistica e paesaggistica delle opere e per l’insussistenza dei presupposti dei pareri del Genio Civile e della Soprintendenza. Contestano inoltre l’avvertenza sull’acquisizione al patrimonio comunale e la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i proprietari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene decisiva la contestazione relativa alla trasformazione del solaio in terrazzo, per la quale risulta necessario il permesso di costruire. La giurisprudenza richiamata — TAR Campania, Salerno, n. 2753 del 27.11.2023 e TAR Calabria, Catanzaro, n. 1353 del 03.07.2021 — chiarisce che la realizzazione di un terrazzo modifica gli elementi tipologici e formali dell’organismo edilizio e ne comporta l’ontologica diversità rispetto al preesistente.

Quanto al cambio di destinazione d’uso conseguito trasformando il solaio di copertura in terrazzo, i giudici osservano che esso non è realizzabile tramite s.c.i.a. né tramite comunicazione di inizio lavori ex art. 6 d.P.R. n. 380/2001, richiamando Cons. Stato n. 7829 del 14.11.2019. Le opere connesse, dando luogo a un intervento unitario, impongono l’integrale ripristino: l’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 regola la sanatoria avuto riguardo all’intervento e non alla singola opera, con la conseguenza che non sono ammissibili doglianze sulla regolarità di singole porzioni.

Il Tribunale respinge quindi il rilievo secondo cui il perfezionamento del procedimento acquisitivo sarebbe subordinato all’accertamento dell’inottemperanza con previa comunicazione dell’esito istruttorio: il provvedimento impugnato si limita ad avvertire che l’accertamento dell’inottemperanza costituirà titolo per l’immissione in possesso, senza disporre alcunché. La questione sulla superficie da acquisire rileva in sede di acquisizione, non in quella dell’ordine di demolizione, come affermato da TAR Sicilia, Catania, n. 1088/2021.

I termini del procedimento sono poi ordinatori, salvo espressa diversa previsione normativa. Gli atti di repressione degli abusi edilizi sono vincolati e non richiedono motivazione sull’interesse pubblico concreto, né consentono un affidamento tutelabile del privato, che il tempo non può legittimare. Il carattere vincolato rende inoltre superflua la comunicazione di avvio del procedimento, per la residualità di un utile apporto partecipativo, e non impone di confutare analiticamente le deduzioni del privato quando le ragioni del rigetto siano comprensibili dal tenore dell’atto.

Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio liquidate in favore del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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