Sei scatti stipendiali anche per il collocamento in quiescenza a domanda (TAR Emilia-Romagna n. 677 del 10.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50 per cento, previsto dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, spetta, ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, anche al personale delle forze di polizia, militari e non, collocato in quiescenza a domanda, purché in possesso dei requisiti dei cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione delle anzianità non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere funzionale a consentire il collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. La specialità della disciplina impedisce un’interpretazione estensiva delle esclusioni dettate in materia pensionistica. Il ricalcolo dell’indennità comporta la corresponsione degli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Il ricorrente, luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, è stato collocato in quiescenza a domanda il 31 luglio 2016, avendo raggiunto cinquantasette anni di età e quarantasei anni di servizio. Egli ha contestato il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’INPS, nella parte in cui non computava i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990.
Dopo una segnalazione rimasta senza esito, il ricorrente ha impugnato l’atto e chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo con inclusione dei sei scatti, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS si è costituito eccependo l’abrogazione del secondo comma dell’art. 6 bis e il mancato rispetto del termine perentorio del 30 giugno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dal testo dell’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, nella versione modificata dall’art. 21 della legge n. 232/1990. La disposizione, oltre a estendere il beneficio a tutto il personale delle forze di polizia, si applica espressamente, al secondo comma, a chi chieda il collocamento in quiescenza con cinquantacinque anni di età e trentacinque di servizio utile. Tale norma non è mai stata abrogata.
L’INPS sostiene che la disciplina sopravvenuta avrebbe limitato il beneficio al personale cessato per età, inabilità o decesso. Il Tribunale ritiene condivisibile il principio secondo cui l’elenco delle voci dell’indennità di buonuscita di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973 non è suscettibile di interpretazione estensiva, ma rileva che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 ha innovato solo con riferimento alla maggiorazione della base pensionabile, non al calcolo della buonuscita.
La specialità delle norme impedisce di estendere l’esclusione della maggiorazione al calcolo della buonuscita del personale collocato a riposo su domanda. Il Collegio distingue la disciplina dei sottufficiali delle Forze armate, per i quali l’art. 15 bis del d.l. n. 379/1987 subordina il beneficio alla cessazione per limiti di età, inabilità o decesso, da quella della Polizia di Stato. Per quest’ultima, in linea con la giurisprudenza consolidata, i sei scatti spettano anche a chi accede alla quiescenza a domanda.
Tale disciplina, dettata per la Polizia di Stato, si applica anche alle altre forze di polizia e quindi all’Arma dei Carabinieri. Il Collegio richiama TAR Milano n. 1184/2021, Cons. Stato sez. II n. 10938 e n. 10916 del 2023 e TAR Lazio n. 10769/2024.
Quanto al termine del 30 giugno, il Collegio richiama CGA n. 926/2022: la sua natura non decadenziale discende dal dato letterale e dal comma 3 dell’art. 6 bis, che fissa la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Il termine costituisce un onere per l’interessato e non una condizione di ammissibilità. La giurisprudenza costituzionale richiamata (Corte cost. n. 356/1996 e n. 151/2019) e Cons. Stato sez. III n. 1231/2019 confermano che l’ambiguità non consente conseguenze decadenziali.
Il ricorso è accolto e l’INPS è tenuto al ricalcolo dell’indennità con i sei scatti, oltre interessi legali senza cumulo con la rivalutazione, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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