Sei scatti stipendiali sulla buonuscita anche per collocamento a riposo a domanda (TAR Emilia-Romagna n. 670 del 10.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio della valorizzazione di sei scatti stipendiali ai fini dell’indennità di buonuscita, previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987, spetta al dipendente appartenente alle forze di polizia collocato in quiescenza a domanda per aver raggiunto i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile. La circostanza che il collocamento avvenga su domanda e non per raggiungimento dei limiti ordinamentali non esclude il diritto al beneficio. L’INPS è tenuto a ricalcolare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti, con interessi legali e senza cumulo con la rivalutazione monetaria. La questione è ormai definita da un indirizzo consolidato della giustizia amministrativa, che il giudice richiama per economia dei mezzi giuridici.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente pubblico appartenente alle forze di polizia, era stato collocato in quiescenza a domanda dopo aver raggiunto i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile per il calcolo del trattamento di fine servizio. Con istanza del 29 ottobre 2021 aveva chiesto all’INPS la rideterminazione e riliquidazione del trattamento di fine servizio con l’inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987, oltre a rivalutazione e interessi.
La direzione provinciale dell’INPS aveva negato il beneficio, sostenendo che il d.lgs. n. 165 del 1997 escluderebbe i destinatari della condizione dei 55 anni di età e 35 di contribuzione, equiparata a un collocamento a riposo a domanda. Il ricorrente ha quindi impugnato il provvedimento davanti al TAR, che ha accolto il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio inquadra la controversia in una tipologia ricorrente, già approfondita e definita dalla giurisprudenza amministrativa con un indirizzo applicativo consolidato, dal quale non ritiene di discostarsi. Sul piano fattuale, il ricorrente ricade incontestatamente nelle condizioni della normativa speciale richiamata, essendo appartenente alle forze di polizia e in quiescenza a domanda per il raggiungimento dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile.
Per evidenti esigenze di economia dei mezzi giuridici e di sinteticità degli atti, ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lettera d), c.p.a., il Tribunale indica le ragioni dell’accoglimento mediante il richiamo delle più recenti pronunce favorevoli rese de eadem re dal giudice amministrativo. Vengono richiamate, tra le altre, Cons. Stato, sez. II, n. 2826 del 2023, nn. 2982 del 2023, nn. 10523, 10938 e 10916 del 2023, nonché Cons. Stato, sez. VI, n. 4636 del 2024 e C.G.A.R.S. n. 209 del 2023.
Il Collegio richiama altresì il proprio recente orientamento, espresso dalle sentenze n. 436 del 2024 e n. 42 del 2024. Da tali precedenti ricava la conferma che il beneficio dei sei scatti non è escluso dalla modalità di cessazione dal servizio a domanda, quando ricorrano le condizioni della normativa speciale.
In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente obbligo dell’INPS di procedere al ricalcolo dell’indennità di buonuscita tenendo conto dei sei scatti stipendiali, oltre interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994.
Le spese di causa, stante la natura prettamente interpretativa della questione, sono interamente compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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