Ottemperanza al giudicato e poteri del giudice amministrativo nel silenzio della P.A. (TAR Campania n. 1757 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato del giudice ordinario e, decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 (convertito in legge n. 30/1997), ordina l’esecuzione della sentenza entro un termine congruo. Ove l’inottemperanza persista, nomina un Commissario ad acta con facoltà di delega e pone a carico dell’Amministrazione le relative spese. Il rimedio dell’art. 112 e segg. c.p.a. consente inoltre di applicare la misura di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata negli interessi legali sulla somma risultante dal giudicato, con dies a quo dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e dies ad quem dall’adempimento spontaneo o dalla scadenza del termine concesso. Le spese accessorie successive al decreto azionato sono riconoscibili solo se funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, con esclusione di quelle relative a procedure esecutive non satisfattive, imputabili alla libera scelta del creditore.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1373/2023 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 19 ottobre 2023, con la quale il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania erano stati condannati al pagamento in suo favore della somma di € 8.725,56, oltre accessori come per legge dalla maturazione all’effettivo soddisfo.
La ricorrente ha dedotto di aver notificato la sentenza azionata a mezzo PEC in data 10 novembre 2023 e di aver esibito la certificazione del passaggio in giudicato rilasciata dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, in data 8 maggio 2024. Ha chiesto la nomina di un Commissario ad acta e la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione. Le Amministrazioni intimate si sono costituite con mero atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’inadempimento è rimasto incontestato: l’Amministrazione resistente non ha dedotto né documentato alcunché in senso contrario. La circostanza assume rilievo decisivo, perché il thema probandum del giudizio di ottemperanza si concentra proprio sull’accertamento dell’inottemperanza al giudicato.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, che concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici centoventi giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La scadenza di tale termine, unita alla mancata contestazione dei fatti, integra i presupposti per l’esperimento del rimedio previsto dagli art. 112 e segg. c.p.a.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero e all’Ufficio Scolastico Regionale di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente pronuncia, provvedendo al pagamento della somma indicata, ove non già erogata, e ponendo in essere ogni adempimento necessario. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Prefetto di Roma con facoltà di delega, con compimento di tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Il Collegio accoglie anche la domanda di fissazione della somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola negli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Il dies a quo è individuato nel giorno della notificazione della sentenza all’Amministrazione inadempiente; il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure, in mancanza, in quello di scadenza del termine concesso, dovendosi a tal punto ritenere onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario.
Quanto alle spese accessorie, il Tribunale distingue le voci funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza — pubblicazione, esame e notifica del decreto — da quelle non funzionali, quali le spese di precetto e quelle di procedure esecutive non satisfattive, imputabili alla libera scelta del creditore di agire in sede civile anziché in ottemperanza. Le spese di lite sono poste a carico delle Amministrazioni soccombenti e distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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