Sanatoria edilizia e doppia conformità: opere compensative non ammesse (TAR Sicilia n. 686 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 postula la c.d. doppia conformità dell’intervento abusivo, da verificare sia al momento della realizzazione sia a quello della domanda, e non consente di subordinare il rilascio del titolo in sanatoria all’esecuzione di nuove opere, ancorché finalizzate a ricondurre il manufatto nell’alveo della legalità. La conformità va rapportata al manufatto esistente e non al progetto presentato, con la conseguenza che le modifiche proposte a fini di ripristino si pongono in contrasto con la ratio della norma e con il regime della doppia conformità. Nell’ipotesi di provvedimento plurimotivato, l’accertata legittimità anche di uno solo dei profili posti a fondamento è sufficiente a sostenere il diniego, restando assorbite le ulteriori censure. Quanto all’acquisizione, la mancata indicazione dell’ulteriore area nell’ordinanza di demolizione non ne impedisce la successiva acquisizione, poiché l’atto ex art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 ha natura dichiarativa quanto al bene già identificato e parzialmente costitutiva in relazione all’area ulteriore, che va motivata e calcolata sulla volumetria della sola parte abusiva.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile nel Comune resistente, ha realizzato interventi in parziale difformità rispetto alla concessione edilizia n. 84/2012. Il Corpo di Polizia Locale ha contestato, con verbale del 5 luglio 2013, un ampliamento della superficie coperta, un aumento delle altezze e del volume, modifiche alle tramezzature e alle finestre, opere di sistemazione esterna e un muro di recinzione. Dopo il rigetto di una prima istanza ex art. 13 legge n. 47/1985, la ricorrente ha presentato nel 2018 una domanda di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, respinta con ordinanza n. 20 del 31 luglio 2019, che ha contestualmente ingiunto la demolizione.
Con un nuovo progetto, illustrato in una relazione tecnica allegata alla terza istanza del 25 novembre 2019, la ricorrente ha proposto una serie di opere interne ed esterne — demolizione della chiusura della tettoia, realizzazione di un piccolo portico, controsoffitto per il ripristino dei volumi — destinate a ricondurre l’immobile nei parametri assentiti. Il Comune ha rigettato anche tale istanza con ordinanza n. 7 del 5 marzo 2020. La ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti e, con motivi aggiunti, la determinazione dirigenziale n. 1112 del 16 maggio 2024 di acquisizione delle opere abusive e la successiva n. 1234 del 28 maggio 2024, recante la sanzione pecuniaria di € 5.000,00.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione di tardività dell’amministrazione in relazione all’ordinanza n. 20/2019, notificata il 10 settembre 2019 e impugnata solo con ricorso notificato il 2 luglio 2020, oltre il termine decadenziale dell’art. 29 c.p.a. L’eccezione è invece respinta quanto all’ordinanza n. 7/2020, stante la sospensione straordinaria dei termini disposta dagli artt. 84 d.l. n. 18/2020 e 36, comma 4, d.l. n. 23/2020.
Nel merito, il primo motivo è infondato. Non sussiste un rapporto di identità tra preavviso di rigetto e provvedimento conclusivo, essendo sufficiente che il contenuto sostanziale di quest’ultimo si inscriva nello schema delineato dalla comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990; il Comune ha preso posizione sulle osservazioni della ricorrente, richiamando anche l’art. 44 del regolamento edilizio per il computo delle altezze alla linea di gronda.
È infondato anche il secondo motivo. Il diniego si fonda su profili autonomi, tra cui il carattere non sanabile delle opere proposte in quanto nuove e finalizzate a rendere conforme l’immobile. Il Collegio ritiene assorbente tale rilievo e richiama l’orientamento secondo cui l’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 riguarda gli abusi solo formali e non ammette interventi edilizi ulteriori, sia pur diretti al ripristino, non essendo configurabile una conformità ex post condizionata all’esecuzione di prescrizioni. La censura sulla qualificazione dell’abuso ex art. 31 anziché artt. 33 e 34 è inammissibile quanto ai provvedimenti successivi, meramente richiamanti l’ordinanza presupposta non impugnata, e comunque infondata: l’incremento volumetrico di circa mc 85,20, pari al 53% di quello autorizzato, integra una variazione essenziale e non una parziale difformità.
Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ritiene infondate le censure sull’acquisizione dell’ulteriore area: l’amministrazione ha indicato la zona omogenea e l’indice di densità edilizia, motivando in modo sufficiente. La mancata indicazione dell’area ulteriore già nell’ordinanza di demolizione non impedisce l’acquisizione, avendo l’atto natura dichiarativa per il bene identificato e parzialmente costitutiva per l’area ulteriore. È invece fondato il settimo motivo: il Comune ha calcolato l’area da acquisire sulla volumetria complessiva del manufatto e non su quella della sola parte abusiva.
Nota della Redazione
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