Parcheggi pubblici su area vincolata e poteri del sindaco nell’espropriazione (TAR Lombardia n. 155 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La scelta urbanistica di destinare a parcheggio pubblico un’area di elevato pregio paesaggistico non è irragionevole quando risponde a un interesse pubblico attuale e perdurante, già riconosciuto dalla strumentazione urbanistica e dalla convenzione di lottizzazione. Il vincolo paesaggistico non prevale necessariamente sull’esigenza di dotare il territorio di infrastrutture viabilistiche: è anzi il pregio del contesto a richiedere un adeguato numero di parcheggi, per rendere compatibile la fruizione turistica con le ordinarie esigenze dei residenti. Nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti l’art. 53, comma 23, legge n. 388/2000 consente di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo, in deroga all’art. 107 d.lgs. n. 267/2000, la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti di natura tecnica gestionale; la mancata documentazione del contenimento della spesa incide solo sulla regolarità contabile, senza inficiare la legittimità dei provvedimenti adottati.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un complesso immobiliare di valore storico-monumentale, gravato da vincolo paesaggistico e ricompreso in zona A del PGT. Il Comune, dopo che la convenzione urbanistica del 2008 era rimasta inattuata e la garanzia fideiussoria era stata escussa, ha approvato il progetto definitivo di un parcheggio pubblico con dichiarazione di pubblica utilità su una porzione degli spazi esterni del compendio, adottando poi il decreto di espropriazione.

La società ha impugnato le delibere di approvazione e, con motivi aggiunti, il decreto di esproprio e il presupposto provvedimento di attribuzione delle funzioni dirigenziali al sindaco. Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per insussistenza del periculum e, nel merito, ha rigettato il ricorso integrato dai motivi aggiunti, condannando la ricorrente alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi del ricorso introduttivo, incentrati sulla carenza di istruttoria e sulla contraddittorietà dell’azione amministrativa. La scelta di incrementare i parcheggi pubblici risponde agli indirizzi urbanistici e ambientali e alla vocazione turistica del Comune; la ricorrente ne era consapevole, essendo la previsione dei posti auto già contenuta nel previgente strumento urbanistico e nella convenzione del 2008. La Corte ritiene che l’interesse pubblico sia perdurante e che il fallimento del modulo convenzionale abbia legittimato l’amministrazione a riappropriarsi dell’iniziativa di attuazione.

Quanto al vincolo paesaggistico, il TAR afferma che esso non prevale necessariamente sull’esigenza di infrastrutture viabilistiche e che anzi il pregio del contesto richiede un adeguato numero di parcheggi. Il rigetto della proposta alternativa di convenzione attiene alla sfera di discrezionalità dell’amministrazione e non integra alcuna aspettativa tutelata in capo alla ricorrente, né violazione del principio di buona fede.

Infondato è anche il terzo motivo: la clausola di contestualità della convenzione impone all’attuatore di non procrastinare le opere pubbliche, ma non vieta l’anticipazione delle opere di urbanizzazione; la ricorrente non ha fornito alcun supporto documentale all’asserita impossibilità di realizzare il parcheggio in assenza dei lavori sul resto del complesso. Da ciò deriva l’infondatezza anche del primo motivo aggiunto, relativo all’illegittimità derivata del decreto di esproprio. La censura sul mancato rispetto delle prescrizioni dell’autorizzazione paesaggistica è parimenti respinta: si tratta di prescrizioni conformative verificabili in sede esecutiva.

I motivi aggiunti sull’incompetenza del sindaco vengono trattati congiuntamente. Il Collegio ritiene applicabile la deroga dell’art. 53, comma 23, legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 29, comma 4, legge n. 448/2001, che per gli enti fino a cinquemila abitanti ha eliminato l’onere di dimostrare la mancanza di figure professionali idonee. L’auto-attribuzione delle funzioni dirigenziali rispetta i presupposti normativi, trovando copertura anche nell’art. 21 del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici. La mancata documentazione del contenimento della spesa rileva solo sul piano della responsabilità contabile. Quanto all’art. 6 d.P.R. n. 327/2001, la norma consente di attribuire i poteri a un ufficio già esistente e va coordinata con la facoltà di adottare disposizioni organizzative in deroga.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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