Strada comunale, presunzione di pubblicità e ordine di ripristino (Cons. Stato n. 694 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inserimento di una strada nell’elenco delle strade comunali, approvato con deliberazione consiliare, determina una presunzione di pubblicità della via, il cui onere di smentita grava sul privato che ne contesti la natura demaniale. Tale presunzione non è vinta dalla mera allegazione di un uso privato del sedime, quando la via risulti funzionale al collegamento dei fondi con la viabilità provinciale e la sua esistenza trovi riscontro nella cartografia storica e aerofotografica. La delibera di classificazione ha natura ricognitiva e la sua lesività si concretizza con l’adozione del provvedimento attuativo, onde l’impugnazione proposta avverso quest’ultimo è tempestiva anche con riferimento all’atto presupposto. L’esistenza di vincoli paesaggistici e idrogeologici sull’area non ostacola, ma anzi rafforza, la doverosità dell’ordine di ripristino della viabilità.
Il Fatto
I proprietari di un fondo agricolo e la società che lo conduce hanno impugnato davanti al TAR Lazio l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la rimozione di un cancello in ferro collocato su una strada che costeggia la loro proprietà, con ripristino della viabilità compromessa da lavorazioni agricole. L’atto si fondava sul presupposto che la via, denominata dal Comune “strada comunale della contadina”, fosse di uso pubblico e di proprietà dell’Ente, come risultante dalla deliberazione consiliare di ricognizione delle strade comunali, a sua volta impugnata.
Il TAR, respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune, ha rigettato il ricorso per tardività dell’impugnazione della delibera e per infondatezza delle censure avverso l’ordinanza di ripristino. I privati hanno proposto appello, producendo copia delle mappe del catasto pontificio; il Comune ha rinunciato a contestare la reiezione dell’eccezione di giurisdizione e ha chiesto il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello con quattro argomenti. Sul primo motivo, relativo alla stessa esistenza della strada, il Collegio ha ritenuto che essa si evinca dalla sostanziale corrispondenza tra la mappa catastale del 1950 e il catasto pontificio, nonché dall’aerofotogrammetria dell’Istituto Geografico Militare del 14 ottobre 1984, che mostra un tracciato con andamento assimilabile a quello delle mappe.
Quanto alla natura pubblica della via, la Sezione ha affermato che l’inserimento nell’elenco delle strade comunali comporta una presunzione di pubblicità, il cui onere di smentita ricade sul privato. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. V, 1° giugno 2023, n. 5438 e Cass. civ., sez. un., 27 gennaio 2010, n. 1624. Nella specie la presunzione è parsa rafforzata dalla funzione della via di collegare i campi alla strada provinciale.
Il giudice d’appello ha poi corretto il TAR sull’eccezione di tardività: l’impugnazione della delibera consiliare è tempestiva, poiché la sua lesività si è concretizzata solo con l’adozione dell’ordine di rimozione. Nel merito le contestazioni sono state tuttavia disattese, perché l’art. 7 della l.r. Lazio 18 giugno 1980, n. 72 attribuisce al consiglio comunale la competenza sulla classificazione delle strade.
Infine, la Corte ha confermato l’assunto del TAR secondo cui l’esistenza dei vincoli paesaggistico e idrogeologico sull’area non si oppone all’ordine, ma ne rafforza la doverosità. Le spese di lite del grado sono state compensate in ragione della complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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