Ottemperanza al giudicato e penalità di mora contro il Ministero dell’Istruzione (TAR Calabria n. 401 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro, la domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile. La relativa somma è determinata, in assenza di iniquità o cause ostative, nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza senza adempimento, il ricorso è fondato e va nominato, sin d’ora, il Commissario ad acta. Le spese dell’eventuale attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, avevano ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che accertava il loro diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente per tre annualità scolastiche e condannava il Ministero a mettere a disposizione la somma complessiva di euro 1.500,00, oltre alla rifusione delle spese di lite.

Notificata la sentenza, l’amministrazione non ha dato esecuzione alla pronuncia. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale si sono costituiti in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva che è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e che l’inadempimento dell’amministrazione persiste. Il gravame è pertanto fondato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Il Ministero deve eseguire la sentenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, a cura di parte ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, che provvederà in via sostitutiva compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

Quanto alle spese dell’attività commissariale, il Tribunale le pone a carico dell’amministrazione inadempiente. Richiama l’art. 5 sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori: la regola è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Sulla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio ne afferma l’ammissibilità anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme, richiamando Cons. St. Ad. Plen. n. 15 del 2014 e la novella del 2015. Non sussistendo iniquità o cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario, secondo Adunanza Plenaria n. 8 del 2021.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 828,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *