Salvaguardia gestioni autonome SII solo se già assentite dall’EGATO (TAR Abruzzo n. 34 del 18.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di salvaguardia delle gestioni autonome del servizio idrico integrato nei Comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di cui all’art. 147, comma 2-bis, lett. a), d.lgs. n. 152/2006, opera esclusivamente per le gestioni «già istituite» ai sensi dell’art. 148, comma 5, d.lgs. n. 152/2006, nel testo vigente dal 13 febbraio 2008 al 30 dicembre 2012. Tale disposizione richiede il previo consenso dell’Ente di governo d’ambito, cui spetta una valutazione di convenienza economica del servizio in forma autonoma. Si tratta di norma eccezionale, di stretta interpretazione, la cui lettura estensiva vanificherebbe il principio di unicità della gestione per ambiti territoriali ottimali. L’Ente di governo dell’ambito, nel verificare l’insussistenza del consenso, svolge attività meramente ricognitiva, con conseguente insussistenza di alcun obbligo di autonoma motivazione.

Il Fatto

Il Comune ricorrente, situato in zona montana e con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, gestiva direttamente il servizio idrico integrato. Con delibera n. 19 del 30 giugno 2022 l’ERSI dichiarava concluso con esito negativo il procedimento di riconoscimento della gestione autonoma, rilevando l’assenza del previo consenso dell’Ente di governo d’ambito e la carenza dei requisiti di cui alla lett. b) della medesima disposizione.

Il Comune impugnava la delibera, il parere del Ministero dell’Ambiente prot. n. 7069 del 18 aprile 2016 e la successiva comunicazione ERSI del 14 settembre 2022, deducendo la violazione degli artt. 147, comma 2-bis, lett. a), e 148, comma 5, d.lgs. n. 152/2006, il difetto di motivazione e, in via subordinata, la sussistenza dei requisiti di cui alla lett. b).

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa della deroga al principio di unicità della gestione. La formulazione originaria dell’art. 148, comma 5 consentiva ai piccoli Comuni montani la gestione diretta o tramite società interamente pubblica. Il d.lgs. n. 4/2008 sostituiva la disposizione, introducendo il requisito della gestione dell’intero servizio integrato e il previo consenso dell’Autorità d’ambito. L’intero articolo veniva poi abrogato dalla l. n. 191/2009 dal 31 dicembre 2012.

Il d.l. n. 133/2014 riafferma il principio di unicità e introduce la clausola di salvezza per le gestioni «esistenti» e «istituite» ai sensi del comma 5 dell’art. 148. La l. n. 221/2015 aggiunge la lett. b), subordinando la salvaguardia a requisiti di eccellenza accertati dall’Ente di governo d’ambito. Secondo il Tribunale, le parole «già istituite» implicano che la gestione abbia ricevuto il consenso previsto dal comma 5: la deroga, riconducibile a profili di economicità ed efficienza, non può prescindere dalla valutazione dell’ente competente, come del resto precisato dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione 29 marzo 2011, n. 16.

Da ciò discende l’infondatezza del primo motivo. L’ERSI non ha compiuto alcuna nuova valutazione, ma una mera ricognizione dell’assenza del consenso, con conseguente insussistenza del dedotto difetto di motivazione. Il richiamo alla Corte costituzionale n. 65 del 2019 è inconferente: la pronuncia riguarda una disposizione regionale sarda che considerava assentiti i requisiti per le gestioni preesistenti, operazione interpretativa circoscritta a quella fattispecie. Inapplicabile è altresì il meccanismo di semplificazione dell’art. 17-bis l. n. 241/1990, poiché il consenso in esame non è un assenso endoprocedimentale tipico.

Quanto alla lett. b), il Collegio conferma il rigetto. L’istruttoria ha evidenziato l’assenza di autorizzazioni allo scarico e al prelievo, il mancato rispetto dei criteri ARERA, l’assenza di contatori e la non valutabilità delle perdite. L’autorizzazione allo scarico costituisce elemento minimo per verificare la tutela del corpo idrico, e la sua mancanza non può supplirsi con il silenzio assenso. La gestione autonoma è ammessa solo come eccellenza, non come deroga a standard di efficienza. Le censure introdotte con memoria non notificata sono tardive: la dedotta disparità di trattamento rispetto ad altri Comuni non è invocabile, non potendo estendersi un trattamento illegittimamente più favorevole (Cons. Stato, sez. VI, 1° ottobre 2014, n. 4867). Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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