Accesso al piano particolareggiato non esistente e rigetto della domanda (TAR Sicilia n. 719 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di accesso proposta ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.a. non può essere accolta quando il documento richiesto non esista e non sia comunque reperibile presso l’Amministrazione o presso il soggetto che ha svolto attività amministrativa in senso sostanziale. L’Amministrazione è tenuta a compiere ogni azione idonea a reperire la documentazione e, qualora il reperimento risulti obiettivamente impossibile, deve attestare con dichiarazione formale, della quale assume la responsabilità, che l’atto non è in suo possesso né in possesso di altro soggetto. Il diritto di accesso presuppone l’esistenza e la detenzione del documento: in difetto, l’ostensione è materialmente impossibile e la domanda va rigettata.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono in ottemperanza alla sentenza con cui il TAR Catania ha accolto il ricorso avverso il procedimento espropriativo relativo a un’area del Piano di Zona di Librino. Con una prima pronuncia la Sezione aveva già statuito sull’accesso al piano particolareggiato di esecuzione n. 145/A, redatto da una società incaricata dal Comune, riconoscendo l’interesse degli istanti e imponendo all’Ente di reperire l’atto presso il soggetto delegato o, in alternativa, di dichiararne formalmente l’indisponibilità.

Con successiva istanza il Comune ha rappresentato di non essere in grado di reperire la documentazione, di non poter ottenere chiarimenti dalla società, non più operativa, e di non poter escludere che il piano n. 145/A costituisca in realtà un piano particellare di esproprio. I ricorrenti hanno quindi chiesto la nomina di un nuovo commissario ad acta e contestato la modifica della natura dell’atto. La causa giunge così alla decisione sulla residua domanda di accesso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende le mosse dalla nota con cui il Comune ha formalmente affermato di non possedere e di non essere in grado di reperire il piano n. 145/A. La difesa dei ricorrenti ha contestato che l’Amministrazione abbia irritualmente mutato la qualificazione dell’atto, prospettando che si tratti di un piano particellare di esproprio.

La Sezione ritiene di poter prescindere da tale profilo. Indipendentemente dalla natura del documento, il piano n. 145/A non risulta formalmente esistente, come dichiarato dall’Ente e confermato nella presente pronuncia giurisdizionale. Il dato rilevante non è la qualificazione giuridica dell’atto, ma la sua inesistenza e comunque la sua indisponibilità.

La decisione si fonda sul principio, già affermato dalla giurisprudenza richiamata, secondo cui il diritto di accesso può essere esercitato sino a quando l’Amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti e deve compiere ogni azione idonea a reperirli, salva motivata esplicitazione dell’impossibilità. L’Ente è inoltre tenuto ad attestare, con dichiarazione formale, che l’atto non è in suo possesso né in possesso di altra Amministrazione.

Nel caso concreto, la società incaricata era stata qualificata come Amministrazione in senso sostanziale, sicché il Comune avrebbe dovuto attivarsi per reperire il piano presso di essa e, in caso di impossibilità, dichiararne formalmente l’indisponibilità. Tali dichiarazioni risultano rese. Da qui il rigetto della residua domanda di accesso, perché il piano non esiste e non può essere concretamente osteso.

Le spese della fase sono compensate in ragione della particolarità della questione. La Sezione fissa poi la camera di consiglio del 10 aprile 2025 per la liquidazione del compenso del commissario ad acta, la richiesta di sostituzione dell’ausiliario e il reclamo avverso la deliberazione commissariale n. 44 del 16 dicembre 2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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