Emersione del lavoro irregolare: pericolosità sociale e condanne non ostative (C.G.A.R.S. n. 814 del 28.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione del lavoro irregolare, la valutazione di pericolosità sociale dello straniero ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. d), d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, costituisce autonoma e distinta causa di esclusione dalla procedura rispetto al catalogo dei reati ostativi di cui alla lettera c). L’Amministrazione è tenuta a compiere una valutazione complessiva del comportamento tenuto durante la permanenza sul territorio nazionale, nella quale assume rilievo la sussistenza di condanne, anche non definitive o emesse ex art. 444 cod. proc. pen., per reati rientranti nell’art. 381 cod. proc. pen., nonché la destinazione a provvedimenti di espulsione e il mancato ottemperamento all’ordine del Questore. La circostanza che le condanne non integrino le ipotesi ostative della lettera c) non rende illegittimo il diniego fondato sulla lettera d).

Il Fatto

Un cittadino straniero presentava, tramite un procuratore, istanza di emersione del lavoro irregolare diretta al rilascio del permesso di soggiorno previsto dall’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020. L’Assessorato regionale competente respingeva l’istanza, richiamando una nota della Questura nella quale si valorizzavano il comportamento complessivo dello straniero, i reati commessi nel tempo e la destinazione a provvedimenti di espulsione con contestuale ordine del Questore non ottemperato.

Il provvedimento era impugnato davanti al TAR Sicilia, che con sentenza in forma semplificata respingeva il ricorso e condannava il ricorrente alle spese. La parte soccombente proponeva appello, articolando due motivi: l’errata qualificazione come ostativa della condanna per violazione dell’ordine di espulsione e l’illegittima affermazione di un profilo di pericolosità sociale fondato su condanne non comprese tra i reati ostativi.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. ricostruisce anzitutto il percorso motivazionale del diniego. L’Assessorato aveva fondato la decisione sulla nota della Questura, che richiamava la valutazione complessiva del comportamento dello straniero e la sua inclinazione alla violazione delle regole. Da qui l’attribuzione di una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

La Corte individua la cornice normativa nell’art. 103, comma 10, lett. d), d.l. n. 34/2020, che esclude dalla procedura gli stranieri considerati una minaccia per l’ordine pubblico. La norma precisa che nella valutazione di pericolosità si tiene conto delle condanne, anche non definitive o adottate a seguito di patteggiamento, per i reati previsti dall’art. 381 cod. proc. pen.

Su questa base il Collegio rileva che la Questura aveva accertato due condanne: la prima per violazione dell’ordine di espulsione ex art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998; la seconda per contraffazione o alterazione di visto o permesso di soggiorno ex art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286/1998, quest’ultimo reato rientrante nel perimetro dell’art. 381 cod. proc. pen. Ne era derivata la conclusione per la pericolosità sociale ostativa all’accoglimento dell’istanza.

Il primo motivo è respinto perché il diniego non si fonda sulla lettera a) del comma 10, bensì sulla lettera d). Diventa quindi irrilevante che il divieto di accesso alla procedura sia previsto solo per alcune e non per tutte le ipotesi di violazione dell’ordine di espulsione. Il secondo motivo è parimenti infondato: la valutazione compiuta ai sensi della lettera d) rende irrilevante che le condanne non rientrino tra i reati ostativi elencati alla lettera c).

L’appello è quindi respinto nel merito. Le spese del grado sono compensate in ragione della parziale novità delle questioni esaminate e della natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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